Ammende fino al 10% dell’importo di contratto per la patente a punti. E’ quanto riportato nella circolare 9326 del 9.12.2024, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, avente per oggetto il sistema sanzionatorio del art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 recante “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” – D.M. 18 settembre 2024, n. 132. In particolare, come previsto dal comma 11 dell’art. 27 , si introduce uno specifico regime sanzionatorio applicabile sia nei confronti di coloro che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente, sia per chi possiede una patente con meno di 15 crediti. Per gli stessi, il comma suddetto prevede, una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000. non soggetta alla procedura di diffida. Gli introiti, frutto di tali sanzioni vengono destinati al bilancio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all’implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all’aggiornamento della patente. La circolare inoltre chiarisce una serie di aspetti fondamentali per l’applicazione della norma:
· il riferimento economico, al fine del calcolo dell’esatto importo sanzionatorio, è pari al 10 per cento del valore dei lavori, tale import vada sempre riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore. Per questo si possono considerare preventivi formulati dall’impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente.
· Qualora nel singolo appalto o subappalto, le parti non abbiano formalizzato ed indicato il valore dei lavori, la sanzione è determinata prendendo a riferimento la soglia minima pari ad euro 6.000
· Una volta individuata la sanzione, la stessa, sarà irrorata dall’Ispettorato del lavoro nel cui ambito territoriale opera il personale che ha accertato l’illecito
· Provvedimento interdittivo, per cui, Il comma 11 prevede, l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al Decreto Legislativo n. 36/2023 per un periodo di sei mesi per le imprese oggetto di contestazione e sanzione. Come previsto nella circolare n. 4/2024, dovrà essere informata l‘Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine dell’adozione da parte dello stesso Ministero del provvedimento interdittivo.
· Allontanamento dell’Impresa, o del lavoratore autonomo dal cantiere oggetto di accertamento, informando i medesimi soggetti dell’impossibilità di operare all’interno di qualunque cantiere temporaneo o mobile di cui all’art. 89, comma 1, lett. a), in assenza di patente o di documento equivalente ovvero con una patente con punteggio inferiore ai 15 crediti;
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