
La qualificazione delle Stazioni Appaltanti. Ad oggi per la fase esecutiva del contratto, le Stazioni Appaltanti non qualificate ricorrono a una centrale di committenza qualificata, o a una stazione appaltante qualificata o a soggetti aggregatori, potendo nominare un supporto al RUP, operante nella struttura che ha affidato l’appalto principale. E’ quanto riportato nella circolare del Mit e del 18.11.2024 avente per oggetto: “Orientamenti e indicazioni operative per la qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo 36/2023)”. In particolare, è una vera e propria circolare di attuazione del sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti, previsto dal Codice dei Contratti Pubblici. In particolare, è previsto che la circolare “fornisca orientamenti per sistematizzare le attuali norme applicabili, spiegare che la qualificazione anche per le aggiudicazioni al di sotto delle soglie è ancora possibile e auspicabile e incentivare il ricorso a centrali di committenza (qualificate), qualora la qualificazione non ci sia o non sia possibile (art. 62, comma 6, lettera a) del d.lgs. 36/2023”. Ricordiamo che la qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza, attesta la loro capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro e riguarda almeno uno dei seguenti ambiti: A) progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure B) esecuzione dei contratti. Ad oggi, da quanto risulta dalla suddetta circolare abbiamo che il numero delle amministrazioni che hanno compilato e inviato all’ANAC l’istanza di qualificazione in base all’esito della stessa, sono risultate “qualificate” 4.391 amministrazioni di cui 3.870 (58,3%) per via “ordinaria” e 526 (7,9%) con “riserva” e sono invece 1716 (25,9%) le amministrazioni “non qualificate” .
La circolare si sostanzia inoltre, di una serie di punti operativi che riguardano:
- Finalità
- Ambito di applicazione
- Competenza dell’ANAC in materia di qualificazione
- Livelli di qualificazione e progettazione e affidamento di lavori per le stazioni appaltanti
- Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all’affidamento di lavori per le stazioni appaltanti
- Livelli di qualificazione relativi alla progettazione e all’affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti
- Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all’affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti
- Requisiti per la qualificazione relativa all’affidamento per le centrali di committenza
- Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l’esecuzione
- Qualificazione con riserva
- Domanda di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate
- Revisione della qualificazione
- Sanzioni per informazioni fuorvianti o non veritiere
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