giovedì, Aprile 24, 2025

GARE DI APPALTO: l’ostensione delle offerte da parte delle Stazioni Appaltanti      

L’ostensione delle offerte

L’ostensione delle offerte da parte delle Stazioni Appaltanti. E’ questo l’argomento di un quesito posto al Servizio Supporto Giuridico del Mit, al quale è stato chiesto come applicare i commi 1 e 2 dell’articolo 36 del Dpr 36/2024 soprattutto per la parte che prevede l’ostensione integrale dell’offerta dell’aggiudicatario e, reciprocamente, le offerte dei primi cinque classificati in graduatoria. Infatti, nelle stesse, sarebbero minati e pregiudicati il know-how aziendale degli offerenti, nonché l’evidenza di eventuali curricula vitae. Questo, può esporre la Stazione Appaltante a violazioni in materia di dati personali, laddove questi non siano opportunamente trattati e, conseguentemente, oscurati. La risposta del Servizio Supporto Giuridico del Mit, che è riportata all’identificativo 2978 del 29.6.2024, evidenzia come il comma 3 dell’articolo 36 del Dpr 36/2024, e la la comunicazione digitale dell’aggiudicazione, vengono rese note anche le decisioni assunte dalla Stazione Appaltante sulle richieste di oscuramento di parti delle offerte, formulate dagli offerenti a tutela dei loro segreti tecnici o commerciali. La Stazione Appaltante, è tenuta a mettere in accesso l’offerta dell’operatore economico non risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa in materia di privacy, di cui al Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), ovvero oscurando le parti sensibili ai sensi della suddetta normativa

Riportiamo di seguito il testo dei commi 1,2,3 dell’articolo 36 del Dpr 36/2024:

Articolo 36 (Norme procedimentali e processuali in tema di accesso)

1. L’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90.

2. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate.

3. Nella comunicazione dell’aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l’ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell’articolo 35, comma 4, lettera a).

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