Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2025, è stata rivisto il regime delle detrazioni per il Bonus Ristrutturazioni, soprattutto per le prime case, ed in particolare per quanto riguarda le percentuali di detrazioni previste. Alle stesse, è dedicato, in particolare, l’articolo 8 della nuova Legge di Bilancio 2025, intitolato “Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici” . Ricordiamo che, le stesse detrazioni, secondo quanto previsto dalle vigenti normative, era stato portato con una detrazione fiscale passa al 36% a partire dal 2025. La legge di Bilancio 2025, ha previsto una trattamento diverso, a secondo che sia un abitazione principale o una seconda abitazione. Per la prima casa, infatti, la Legge di Bilancio 2025 ha previsto per tutto l’anno 2025, una detrazione del Bonus Ristrutturazioni al 50%, entro un massimo di spesa di 96.000 euro, mentre per le seconde case rimane valida la detrazione del 36%, entro un massimo di spesa di 96.000 euro. Diversamente anche per le prime case, la detrazione passerà al 36% a partire dal 2026 e per il 2027, sempre con un massimo di spesa di 96.000 euro. Per le seconde case, gli anni futuri prevedono una detrazione del 36% per l’anno 2025, come detto, e una detrazione del 30% per gli anni 2026, 2027ed il tetto di spesa rimane ad un massimo di spesa di 96.000 euro. Diversamente dal 2028 sia gli immobili adibiti a prima casa, ma anche per quelli adibiti ad altra funzione, avranno una detrazione per il Bonus Ristrutturazioni, del 30%, con un tetto di spesa massimo di 48.000 euro per gli anni successivi. Per quanto riguarda invece gli interventi per i quali, alla data del 15.10.2024, è stata presentato il titolo edilizio (Cila) ovvero adottata una delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, con presentazione di Cila (per i condomini), è possibile godere anche per l’anno 2025 di una detrazione per ristrutturazioni pari al 65% dell’importo dei lavori, con soglia massima di 96.000 Euro.
Di seguito riportiamo l’articolo 8 della Legge di Bilancio 2025
ART. 8. (Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)
- All’articolo 16-bis, comma 3-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «1° gennaio 2028» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025». 2. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 14, dopo il comma 3-quater, è aggiunto il seguente: «3-quinquies. La detrazione di cui al presente articolo spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50 per cento delle spese per l’anno 2025 e al 36 per cento delle spese per gli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.»; b) all’articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare . Fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.»;
2) dopo il comma 1-septies, è aggiunto il seguente: «1-septies.1. La detrazione di cui ai commi da 1-bis a 1-septies spetta anche per le spese, documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50 per cento delle spese sostenute per l’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolaridi diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.»; 3) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni: 3.1) al primo periodo, le parole «anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2022, 2023, 2024 e 2025»; 3.2) al secondo periodo, le parole «per l’anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2024 e 2025». 3. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 8-bis.1, è aggiunto il seguente: «8-bis.2. La detrazione del 65 per cento prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre 2024 risulti: a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini; b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
c) presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.»; b) dopo il comma 8-quinquies, è aggiunto il seguente: «8-sexies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024.».
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