Come calcolare il valore dell’appalto e il divieto di frazionamento degli incarichi per i servizi di ingegneria e architettura. E’ questo il contenuto del Comunicato del Presidente dell’Anac del 10.7.2024, che ha inteso dare indicazioni generali, in merito alle corrette modalità di calcolo del valore stimato dell’appalto, ma anche ad evidenziare il divieto di frazionamento degli incarichi, per i servizi di ingegneria e architettura, viste le nuove direttive del nuovo codice dei contratti pubblici. Per cui, le Stazioni Appaltanti, al fine di non eludere il divieto di artificioso frazionamento, sono tenute a dare priorità all’affidamento complessivo e congiunto della progettazione, e degli altri incarichi tecnici, concernenti la realizzazione di un intervento o di un’opera unitaria. Inoltre, il comunicato Anac, evidenzia altresì che gli importi relativi al calcolo del valore stimato dell’appalto, richiamando quanto stabilito nel DM del 17 giugno 2016, e nell’Allegato 1.13 del codice, va fatto stimando l’importo di ciascuna prestazione da affidare, per poi sommare gli importi stimati per ciascun servizio e incarico da affidare, il tutto al fine dell’applicazione della procedura prevista per l’importo totale dei servizi in questione. Si sottolinea altresì, l’obbligatorietà di esplicitare nella documentazione di gara, il procedimento adottato per il calcolo dei compensi, da intendersi come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Come previsto dal comma 6 dell’articolo 14 del d.lgs. 36/2023, un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui, ragioni oggettive lo giustifichino. Per cui, si fa richiamo alle stazioni appaltanti, a tutelare il rispetto e l’obbligo di adeguata motivazione giustificatrice, ricordando che, in assenza di motivazione sulle ragioni del frazionamento, l’artificiosità del medesimo, può essere dimostrata in via indiziaria.
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