mercoledì, Ottobre 16, 2024

LEGGE SALVA CASA: quali sono i documenti occorrenti per dimostrare lo stato di legittimità dell’immobile

lo stato di legittimità dell’immobile

Ma quali sono i documenti occorrenti a dimostrare lo stato di legittimità dell’immobile?
Nell’ambito del nuovo Decreto Legge Piano Casa, a cui ha dato il via libera il Consiglio dei Ministri, sono proposte una serie di semplificazioni riguardanti l’attività edilizia ed urbanistica. Uno degli articoli oggetto di maggiore interesse che ha l’obiettivo di semplificare il testo unico dell’Edilizia (DPR 380/2001) e dell’attività edilizia in generale è dato dall’articolo 9 bis, debitamente integrato di contenuto, denominato “documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili”, e riportato nell’ambito del Testo Unico dell’Edilizia Dpr 380/2001. Nello stesso, è stato introdotto il comma 1 bis che evidenzia come, lo stato legittimo dell’immobile, è quello che si evince dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione, ovvero quello dell’ultimo intervento edilizio realizzato sull’immobile. Per cui, le opere devono riflettere quanto già previsto nei vari Decreto Legge Piano ovvero il Titolo Edilizio, anche interventi parziali. Diversamente, per gli immobili realizzati in anni in cui non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo, è rilevabile dai dati catastali di primo impianto, ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza ed anche il titolo abilitativo, che ha permesso l’ultimo intervento edilizio riguardante l’immobile o l’unità immobiliare. Tali documenti possono essere ritenuti validi e principio di prova, anche per quegli immobili che seppur oggetto di titolo abitativo siano privi della relativa copia

Di seguito il nuovo articolo 9-bis “Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili”

Art. 9-bis Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili

  1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal pre-sente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d’ufficio i documenti, le in-formazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche ammini-strazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veri-dicità e sull’autenticità di tali documenti, informazioni e dati.
    1 -bis) Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.

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