sabato, Ottobre 26, 2024

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Con la Circolare del 13 giugno 2024, dell’Agenzia delle Entrate, avente per oggetto “ Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) – Novità sulla disciplina delle plusvalenze risultanti dalle cessioni di immobili interessati da interventi Superbonus e della variazione dello stato dei beni” si è inteso regolare, il tema delle plusvalenze in ordine al Superbonus. In particolare, ricordiamo che la plusvalenza, nel Superbonus, ha origine dalla nuova fattispecie della cessione a titolo oneroso dei beni immobili oggetto degli interventi agevolati, che si siano conclusi da meno di dieci anni. Infatti, la suddetta circolare, individua nella plusvalenza immobiliare, ai sensi nell’articolo 67 del TUIR, un reddito diverso. La stessa plusvalenza, non è in funzione degli interventi eseguiti, trainanti o trainati etc, ma importa, per il solo fatto, che sulla singola unità immobiliare siano stati effettuati interventi ammessi al Superbonus, sulle parti comuni dell’edificio di cui fa parte l’unità immobiliare e poi ceduta a titolo oneroso, e per questo si configura per la prima cessione a titolo oneroso, ma non alle successive cessioni dell’immobile. Non rientrano invece nell’ambito delle plusvalenze, (la cessione che seppur a titolo oneroso) degli immobili acquisiti per successione e di quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. Questi per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo. Il termine decennale, quinquennale etc , decorre dalla data di acquisto o di costruzione dell’immobile, per il termine iniziale del calcolo è dato dalla data di conclusione dei lavori, comprovata dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti, mentre quello di finale coincide con gli atti di cessione dell’immobile. Qualora invece trascorrano più di dieci anni, la plusvalenza non rientrerà nell’ambito di applicazione della lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR e, quindi, non risulterà più imponibile. Il concetto di plusvalenza risultanti dalla cessione d’immobili oggetto d’interventi agevolati, ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio, che si siano conclusi da non più di dieci anni, indipendentemente dalla data di acquisto (o di costruzione) del bene, sono calcolati dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante. Per cui, la vigente normativa, prevede due diverse ipotesi di calcolo, a seconda che tra la data di conclusione degli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del decreto Rilancio e la data di cessione dell’immobile siano trascorsi: non più di cinque anni, ovvero più di cinque anni. In conclusione, per gli interventi agevolati e la cessione dell’immobile oggetto degli interventi siano trascorsi più di cinque anni, si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, le spese sostenute, concernenti gli interventi agevolati, potranno essere riconosciute nella misura pari al 50 per cento, a incremento del prezzo di acquisto o costo di costruzione del bene. Se invece, alla data della cessione, siano stati acquisiti o costruiti da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato in base alle regole previste saranno rivalutate in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
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