mercoledì, Ottobre 16, 2024

LEGGE SALVA CASA: ma quali sono i nuovi incarichi per i tecnici dopo il Salva Casa?

i nuovi incarichi per i tecnici dopo il Salva Casa

I nuovi incarichi per i tecnici dopo il Salva Casa. Le semplificazioni riportate nella Legge 24 luglio 2024 , n. 105 intitolata “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” che va a modificare ed integrare il Testo Unico Edilizia, comporta delle novità a carico dei tecnici, siano essi Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Edili etc, iscritti ai propri ordini professionali, che dopo le asseverazioni e le attestazioni riportate a loro carico dalla normativa riguardante il Superbonus, si ritrovano ancora una volta ad essere in prima linea. per le attestazioni riguardanti le semplificazioni appunto della suddetta Legge Salva Casa. Ricordiamo che quest’ultima Legge, per semplificare la normativa inerenti i piccoli abusi, le tolleranze costruttive e la legittimità degli immobili, propone le attestazioni da parte dei tecnici abilitati all’esercizio della professione. Ma quali sono in particolare tali attestazioni? Vediamole:

  1. Asseverazione riguardante la insussistenza di possibili limitazioni dei diritti dei terzi, per quanto riguarda le nuove tolleranze costruttive-esecutive (comma 3 ter dell’articolo 34-bis);
  2. La dichiarazione del professionista abilitato che accompagna il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria che attesti le necessarie conformità (comma 3 dell’articolo 36-bis);
  3. la dichiarazione del professionista abilitato resa in tema di liceità dell’abuso, alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell’intervento, (comma 3 dell’articolo 36-bis);
  4. La dichiarazione sull’epoca di realizzazione dell’intervento, quando manchino documenti che attestino l’epoca dell’abuso, per cui, il tecnico incaricato, attesta la data di realizzazione, mediante una propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità (comma 3 dell’articolo 36-bis).
    Chiaramente, è altresì specificato, proprio nei comma 3 ter dell’articolo 34-bis comma 3 dell’articolo 36-bis, della Legge Salva Casa, che in caso di dichiarazione falsa o mendace, si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Riportiamo di seguito le dizioni per gli articoli il comma 3 ter dell’articolo 34 bis ed il comma 3 dell’articolo 36 bis

3-ter. L’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. Il tecnico abilitato verifica la sussistenza di possibili limitazioni dei diritti dei terzi e provvede alle attività necessarie per eliminare tali limitazioni, presentando, ove necessario, i relativi titoli. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La formazione dei titoli di cui al secondo periodo e la concreta esecuzione dei relativi interventi è condizione necessaria per la redazione della dichiarazione di cui al comma 3.»;

Il comma 3 dell’articolo 36 bis

  1. La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti le necessarie conformità. Per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell’intervento. L’epoca di realizzazione dell’intervento è provata mediante la documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione dell’intervento mediante la documentazione indicata nel terzo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. dicembre 2000, n. 445.

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