venerdì, Settembre 27, 2024

LEGGE SALVA CASA: il silenzio assenso per il rilascio del permesso in sanatoria

il silenzio assenso per il rilascio del permesso in sanatoria

Ma c’è il silenzio assenso per il rilascio del permesso in sanatoria? L’Articolo 36-bis (Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali), prevede le modalità di rilascio del Permesso in Sanatoria, nei casi in cui, sono stati realizzati interventi, in parziale difformità o con variazioni essenziali, dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività

nelle ipotesi ovvero sulle variazioni essenziali. Ricordiamo che queste ultime riguardano a) mutamento della destinazione d’uso, b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato, c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza, d) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito; e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali. Non rientrano in questo novero, le variazioni che riguardano cubature accessorie, volumi tecnici e distribuzione interna delle singole unità abitative.
Ai sensi del comma 2) dell’articolo 36-bis, il permesso è presentato può essere rilasciato dallo sportello unico per l’edilizia subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi. La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesta le necessarie conformità previste dalle vigenti normative nonché lo stesso tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione
e sotto la propria responsabilità: Ma quali sono le tempistiche per il rilascio del titolo edilizio in sanatoria. La procedura prevede che :

  • Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta;
  • Qualora l’immobile rientri in zona sottosposta al vincolo, i termini suddetti, sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica;
  • Decorsi i termini di cui ai precedenti punti, le successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci;
  • Il termine è altresì interrotto qualora l’ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori.

Per cui come evidenziato nella Legge Salva Casa, i tempi per il rilascio del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono finalmente certi ed il mancato rispetto comporta il tacito rilascio.

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