mercoledì, Agosto 14, 2024

LEGGE SALVA CASA: il nuovo condono edilizio per le difformità parziali

nuovo condono edilizio per le difformità parziali

Il nuovo Condono Edilizio per le difformità parziali, solo se conforme alla disciplina urbanistica vigente, è riportato nel Decreto Salva Casa e ribadito nel testo di Legge Salva Casa approvata come Legge n° 105 del 24.7.2024. La stessa Legge, mediante il comma 1, lettere g), h), e i) dell’articolo 1, modifica in maniera sostanziale l’articolo 36-bis intitolato “Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali”. In particolare, nei 5 commi che si susseguono, è illustrata la procedura per sanare gli interventi realizzati in difformità, o in parziale difformità, in totale assenza del permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività. Per questo, la Legge suddetta prevede che, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono richiedere il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. Il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, vanno corredate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesta le suddette necessarie conformità. Per la conformità edilizia, la dichiarazione del Tecnico incaricato, è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell’intervento. Mentre per individuare e provare l’epoca dell’abuso, occorre essere in possesso di documentazione, quale i documenti catastali, ovvero altra documentazione probante Diversamente, occorrerà avere una dichiarazione sotto la propria responsabilità di un Tecnico abilitato all’esercizio della professione, il quale, dichiari l’epoca dell’abuso, e per questo responsabile in caso di dichiarazione falsa o mendace, alle sanzioni penali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.Il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, sono rilasciati dallo sportello unico per l’edilizia, il quale, può condizionare il rilascio del provvedimento, alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di settore, relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate. Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro. In particolare l’oblazione si calcola nel modo seguente:
a) oblazione pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, determinato in misura pari a quella prevista dall’articolo 16, incrementato del 20 per cento in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire. Non si applica l’incremento del 20 per cento nei casi in cui l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda;
b) oblazione pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile valutato dai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro ove l’intervento sia eseguito in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, e in misura non inferiore a 516 euro e non superiore a 5.164 euro ove l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda

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