mercoledì, Agosto 14, 2024

LEGGE SALVA CASA: fino al 6% per le tolleranze costruttive

Legge Salva Casa

La conversione in Legge del Decreto Salva Casa (Decreto Legge 69/2023), riscrive e modifica il Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001), seppur nato solo per auspicare una serie di semplificazoni nell’ambito dell’attività dell’edilizia privata. La stessa Legge Salva Casa, mira a superare anche le piccole difformità degli immobili, per le quali diventa difficile la commerciabilità degli stessi immobili, a causa di piccole e grandi variazioni al titolo edilizio assentito, che spesso, si sono rese necessarie in fase esecutiva dei lavori. Tra queste le tolleranze costruttive, (sono introdotti all’articolo 34-bis i commi 1 bis ed 1 ter), e le stesse, sono state ampliate e rese in percentuale massima rispetto alle superfici. Per cui, la Legge Salva Casa, stabilisce che, per tutti gli interventi edilizi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta rispetto al titolo edilizio assentito, non costituiscono violazione edilizia, se rientrano ne parametri di seguito indicati:
a) del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;
b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
b) identica;
c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
c) identica;
d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati.
d-bis) del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati (ques’ultimo introdotto direttamente nella conversione in legge del Decreto 69/2024)
Per il computo della superficie utile, indicata dalla Legge, la stessa è quella superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell’intervento, al netto di frazionamenti eseguiti nel tempo. Le disposizioni dette, valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari. Inoltre, (comma 2 bis) per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono, altresì, tolleranze esecutive, anche il minore dimensionamento dell’edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere

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