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Il Salva Casa non elimina la doppia conformità, ma l’alleggerisce soltanto. Il Decreto Legge 24.5.2024 n°69 denominato “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°124 del 29.5.2024 ha introdotto un articolo 36 bis, al comma g) dell’articolo 1, del suddetto Decreto Legge e intitolato “Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità” In tale comma, è totalmente rivista la procedura della doppia conformità, per gli abusi realizzati in parziale difformità, dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività o anche in totale assenza degli stessi titoli edilizi. E’ previsto, in particolare, che il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso di costruire ovvero presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, solo se, l’intervento edilizio è conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, ma non solo lo stesso deve essere anche conforme ai requisiti previsti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell’abuso. Attenzione, il concetto è fondamentale, poiché oggi, seppur è pubblicizzato dai media l’eliminazione totale della doppia conformità, la stessa rimane per i grandi abusi edilizi, ma è soltanto alleggerita per gli abusi minori.
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