martedì, Luglio 16, 2024

GARE DI APPALTO: ma si può sostituire la consorziata esecutrice dopo l’aggiudicazione?

gare di appalto

Ma si può sostituire la consorziata esecutrice dopo l’aggiudicazione nelle gare di appalto? Ebbene, l’Anac con delibera n° 145 del 20.3.2024, avente per oggetto la sostituzione di una consorziata esecutrice, ovvero, riguarda i casi in cui, l’impresa consorziata esecutrice in fase di gara sia sostituita successivamente da altra impresa in fase esecutiva. E’ possibile? Veniamo ai fatti, un comune, ha richiesto all’Autorità, di esprimersi, mediante un parere di precontenzioso, relativamente alla legittimità della sostituzione dell’impresa consorziata, indicata quale esecutrice dei lavori, in fase di gara, con altra impresa esecutrice, consorziatasi in data successiva alla data di aggiudicazione. Dal punto di visto tecnico, secondo l’Anac, la sostituzione della consorziata esecutrice, può avvenire nel caso in cui l’impresa originariamente designata, alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, risulti in possesso dei requisiti di ordine generale, il Consorzio, nel frattempo, abbia sempre mantenuto la continuità del possesso dei requisiti di ordine speciale e generale, ed infine che la nuova impresa designata sia in possesso dei requisiti di ordine generale. Non osta inoltre, che la nuova consorziata abbia fatto ingresso nella compagine del consorzio, dopo l’aggiudicazione, non comportando alcuna violazione dei principi che regolano la materia come la continuità nel possesso dei requisiti e dovendosi ritenere, a tutti gli effetti, una sostituzione interna al consorzio stesso. Per cui l’Anac ha come di seguito concluso: .

  • la richiesta di sostituzione della ditta subentrante quale consorziata esecutrice operata dalla amministrazione comunale … non possa ritenersi conforme alla disciplina di settore, potendo il Consorzio designare anche ditte consorziate successivamente alla presentazione dell’offerta purché ciò non sia finalizzato ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata;
  • Conseguentemente, dovrà consentire la possibilità di sostituzione con la ditta consorziata, indicata dal Consorzio a condizione che la subentrante sia in possesso dei requisiti di ordine generale che dovranno essere verificati dalla stazione appaltante

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