sabato, Luglio 6, 2024

BONUS DELL’EDILIZIA: scarica direttamente il testo del Decreto Legge 39 del 29.3.2023  cancella la cessione del credito

Decreto Legge 39 del 29.3.2023  cancella la cessione del credito

Il Decreto Legge 39 del 29.3.2023  cancella la cessione del credito. Ebbene, in tema di Bonus dell’Edilizia, come già anticipato, viene eliminata la possibilità di accedere alla cessione del credito ed allo sconto in fattura. Il tutto attraverso il Decreto Legge n°39 del 29.3.2023, con efficacia a partire dal 30.3.2024 che è andato ulteriormente ad arginare i costi del Bilancio dello stato dovuti ai Bonus dell’Edilizia. A tal proposito, è da evidenziare che il 4.4.2023 sarà il termine ultimo per poter comunicare all’Agenzia delle Entrate la volontà di optare per la cessione del credito ed allo sconto in fattura. Ricordiamo che tali comunicazioni, vanno inviate dal soggetto che rilascia il visto di conformità, ed in questo caso parliamo dei commercialisti e degli altri soggetti, individuati dalla normativa, o anche dal beneficiario dell’istituto della alla cessione del credito e dello sconto in fattura. E’ importante evidenziare che non esisterà più il meccanismo della “Remissione in Bonis”, per cui, non saranno ammessi ritardi nelle comunicazioni, ed errori nelle stesse. All’articolo 1 del suddetto Decreto Legge n°39 del 29.3.2023 intitolato “ Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura” si ribadisce che, nel sisma bonus è riconosciuta la facoltà di accedere alla cessione del credito ed allo sconto in fattura,  per le regioni Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 (e dal 24 agosto 2016) effettuati in relazione agli immobili danneggiati dagli eventi sismici, verificatisi nelle regioni Abruzzo, ma con il limite massimo di spesa di 400 milioni di euro per l’anno 2024. Inoltre lo stesso articolo 1, evidenzia che, continua ad applicarsi la cessione del credito e lo sconto in fattura, agli interventi previsti dal Bonus Barriere Architettoniche, con il limite degli   interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del suddetto decreto legge, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, se necessario e  siano gia’ iniziati i lavori ovvero, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia però stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non e’ prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Leggi anche:

BONUS DELL’EDILIZIA: come fare le asseverazioni sulla congruità dei prezzi?

BONUS 110% RISTRUTTURAZIONI: prorogato fino al 2023 ma per gli altri Bonus dell’Edilizia?

BONUS DELL’EDILIZIA: ci sarà una proroga ma non lunga.

BONUS DELL’EDILIZIA: come fare le asseverazioni sulla congruità dei prezzi?

PROFESSIONISTI E NEWS: le linee guida per i corrispettivi dei tecnici per i bonus dell’edilizia

BONUS DELL’EDILIZIA: in 5 punti come calcolare la soglia contrattuale per la quale è necessaria l’attestazione Soa dell’impresa?

BONUS DELL’EDILIZIA: come vanno redatti i bonifici oggetto di detrazione fiscale?

BONUS DELL’EDILIZIA: l’attestazione SOA è determinante per il riconoscimento delle detrazioni.

BONUS DELL’EDILIZIA: ancora 8 modifiche per la cessione del credito e lo sconto in fattura?

Leggi o scarica:

Articoli correlati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here