Per i tecnici delle amministrazioni, non occorre l’iscrizione all’Albo Professionale per le progettazioni. E’ quanto si evince, da una risposta dell’Anac ad un quesito di notevole importanza, riguardante, la progettazione interna alle pubbliche amministrazioni e le polizze per il personale. Infatti, l’istante nel porre il quesito all’Anac, sui requisiti professionali dei progettisti interni all’amministrazione, con particolare riferimento all’iscrizione all’Albo professionale, visto che sull’argomento non si è espresso il decreto legislativo 36/2023, ed al parere sulla copertura assicurativa per i progettisti interni, la quale era contemplata al comma 4 nell’articolo 24, del d.lgs. 50/2016, ma di cui non si fa mensione nel Decreto legislativo36/2023. Bene, l’Anac, individua, all’articolo 34, i requisiti professionali necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento degli incarichi tecnici. Inoltre, evidenzia che l’articolo 66 del codice, tra i requisiti indica cehe” i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti: a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali; b) essere abilitati all’esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all’esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell’Unione europea cui appartiene il soggetto”Dunque, secondo l’Anac,in continuità con il previgente d.lgs. 50/2016, esclusivamente per i professionisti esterni alla stazione appaltante, e non anche per i progettisti interni, il Codice prescrive il possesso (tra l’altro) dell’iscrizione all’Albo professionale. Però, l’insussistenza di un obbligo di iscrizione nel predetto Albo, per i progettisti interni all’amministrazione, fermo restando in ogni caso il possesso di idonea competenza in materia, in base alle caratteristiche dell’oggetto della progettazione, affinché venga garantita la qualità della stessa e l’abilitazione all’esercizio della professione, quest’ultima funzionale alla sottoscrizione del progetto e alla correlata assunzione. Poi per quanto riguarda uil possesso della polizza assicurativa, l’Anac richiama il comma 4 dell’articolo 2, del citato d.lgs. 36/2023 ai sensi del quale “per promuovere la fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all’articolo 15, comma 7nsabilità, secondo le previsioni dell’ordinamento professionale”
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