Il comma 304 dell’articolo 1 della Legge 30.12.2023 n° 213 (Legge di Bilancio 2024) rinnova e proroga la compensazione dei prezzi degli appalti, come previsto in materia di redazione degli stati di avanzamento dei lavori nelle opere pubbliche, ed in particolare di quanto previsto dall’articolo 26 del Decreto Legge 50/2022. Lo stesso prevedeva che per tutti gli appalti pubblici aggiudicati con offerte presentate al 31.12.2021, lo stato di avanzamento dei lavori, va redatto tenendo conto anche degli prezzari regionali aggiornati, e questo fino al 31.12.2024. Tale nuovo termine, appunto, è sancito dal comma 304 articolo 1 della Legge 30.12.2023 n° 213. Infatti detto comma alla lettera a) , va a modificare il comma 6-bis (della Legge n° 50/2022 ed al primo periodo, le parole: « dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 ». Questo comporta il riconoscimento della compensazione dei prezzi di appalti pubblici in corso, anche per l’anno 2024, il cui riconoscimento è fatto dalle stazioni appaltanti nella misura del 90% del calcolo dell’incremento dei prezzi.
Lo stesso concetto, è altresì valido, per i contratti di accordo quadro o le concessioni anche queste per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, per i quali le stazioni appaltanti riconosceranno l’80% degli importi calcolati come maggiori importi per la compensazione dei prezzi di appalto.
Per quanto riguarda altresì, i dettagli dell’applicazione sarà promulgato a breve un nuovo decreto ministeriale indicante le modalità di applicazione della compensazione nonché ii fondi predisposti a far fronte dei maggiori costi.
Riportiamo di seguito il comma 304 dell’articolo 1 della Legge 30.12.2023 n° 213 (Legge di Bilancio 2024)
Comma 304.
All’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-bis: 1) al primo periodo, le parole: « dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 »;
2) al quinto periodo, le parole: « per l’anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per l’anno 2023 e l’anno 2024 »;
3) all’ultimo periodo, dopo le parole: « data di entrata in vigore della presente disposizione » sono inserite le seguenti:
« per l’anno 2003 ed entro il 31 gennaio 2024 per l’anno 2024 »;
b) al comma 6-ter, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;
c) al comma 6-quater, le parole: « e di 500 milioni per l’anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 700 milioni di
euro per l’anno 2024 e di 100 milioni di euro per l’anno 2025 »;
d) al comma 8: 1) al primo periodo, le parole: « Fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2024 »;
2) al terzo periodo, le parole: « dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dal
1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024 »;
e) al comma 12, al secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al secondo periodo non si applica agli interventi di cui all’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 ».
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