martedì, Luglio 16, 2024

SPECIALE BONUS DELL'EDILIZIA

BONUS IMMOBILI VINCOLATI 19%: quando è possibile portare in detrazione i lavori?

BONUS IMMOBILI VINCOLATI 19%: quando è possibile portare in detrazione i lavori?

Quando è possibile portare in detrazione i lavori negli immobili vincolati con il Bonus Immobili vincolati 19%? E’ questo il quesito posto all’Agenzia delle Entrate da parte di un contribuente, riportata nella risposta 461 del 2023. In particolare, l’istante chiede se essendo l’immobile vincolato ai sensi del citato decreto legislativo n. 42 del 2004,può accedere alla predetta detrazione del 19 per cento «anche nella forma del 9,5 per cento in caso di cumulo con altri bonus».
Ebbene, il parere dell’AdE, in merito , e riportato nell’allegato alla presente, come previsto dal comma 1, lett. g), dell’articolo 15, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 disciplina e prevede che:
• La detrazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura del 19 per cento, delle «spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089;
• La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d’intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze;
• La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.
• La detrazione spetta ai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004» (Codice dei beni culturali). Sono considerati obbligati i soggetti che vantano un titolo giuridico che attribuisca loro la proprietà, il possesso o la detenzione del bene oggetto dell’intervento conservativo (articolo 30, comma 3, del citato Codice);
• la documentazione e le certificazioni richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali siano sostituite da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione, da presentare ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 ¬ al Ministero della cultura che esegue controlli a campione ai sensi dei successivi artt. 71 e 72 del citato DPR n. 445 del 2000. Dal 2012, pertanto, la necessità di effettuare le Pagina 4 di 7 spese, quando non siano obbligatorie perlegge, deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata al predetto Ministero.»;
Nel caso di specie, in particolare, l’Istante chiede se, ai fini della detrazione prevista per le «cose vincolate», è sufficiente che il bene immobile sia messo sotto tutela per decreto o legge regionale o sia necessario uno specifico provvedimento notificato e trascritto nei registri immobiliari. Risponde l’AdE che:
• «il patrimonio culturale è costituito dai ”beni culturali”, disciplinati dalla parte seconda del Codice e dai ”beni paesaggistici” di cui alla parte terza. La detrazione del 19% è prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera g) del TUIR per le ”spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate”. Spese la cui necessità, quando non obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza, sostituita dal 2012 (in virtù dell’art. 40, comma 9, del decreto ¬legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da presentare al Ministero della cultura. Ai sensi della medesima disposizione, la detrazione non è ammessa in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione ministeriale, di mancato assolvimento degli obblighi previsti dalla legge per l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni vincolati e di tentata esportazione non autorizzata dei medesimi
• su beni oggetto di specifica dichiarazione di interesse culturale, per i quali il soggetto interessato sia obbligato alla manutenzione, protezione o restauro, non essendo sufficiente a tal fine che un immobile sia posto in un’area tutelata per legg
• la sola circostanza che un edificio si trovi in corrispondenza di territori costieri, territori montani o parchi naturali non é di per sé sufficiente ad accedere al beneficio fiscale atteso che la finalità della norma «è quella di agevolare i soggetti tenuti, per legge o in virtù del riconoscimento del Ministero, ad affrontare spese per effettuare lavori di conservazione di beni di interesse culturale.»
• «nell’ottica di agevolare i proprietari e i detentori di beni culturali, sul sito istituzionale delle Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio sono pubblicate le informazioni e la modulistica da presentare per conseguire la detrazione fiscale in parola. In particolare viene previsto che nella dichiarazione sostitutiva concernente la necessità
delle spese per le quali si chiede la detrazione, l’istante deve indicare il provvedimento di vincolo, dichiarare che non vi è stato mutamento della destinazione d’uso del bene non autorizzato
• che sono stati assolti gli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione in caso di trasferimenti di proprietà a titolo oneroso, indicare le categorie di lavorazione eseguite indispensabili alla conservazione del bene. Tali prescrizioni e indicazioni afferiscono ai
• il riconoscimento dell’interesse culturale del bene da cui scaturiscono le forme di tutela stabilite dal Codice, ivi compresi gli obblighi di conservazione, restauro e manutenzione posti a carico del proprietario da cui deriva il diritto alla detrazione.

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