martedì, Luglio 16, 2024

PROFESSIONISTI E NEWS: no al ribasso negli affidamenti diretti dei servizi di architettura ed ingegneria?

no al ribasso negli affidamenti diretti

No al ribasso negli affidamenti diretti dei servizi di architettura ed ingegneria. E’ quanto sostiene il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in tema di procedure di affidamento dirette ai sensi degli articoli 17 e 50 del decreto legislativo 31/03/2023 n.36, in applicazione al Nuovo Codice dei contratti pubblici. In particolare, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), ha inteso formulare una serie di considerazioni in tema di procedure di affidamento diretto nel settore dei contratti pubblici richiamando a tal proposito il concetto dell’equo compenso, riportato al comma 1 dell’articolo 1, della legge n.49/2023, la quale stabilisce espressamente il diritto del professionista ad un compenso “proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale”. Ha richiamato altresì , il concetto espresso dal Nuovo Codice dei contratti pubblici, che oltre a evidenziare la natura giuridica dell’ “affidamento diretto”, riportato al comma 1, lettera d dall’art.3 dell’Allegato I.1 del suddetto Codice che lo definisce come: “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”. Ha evidenziato altresì quanto riportato dall’Anac in materia di corrispettivo, se inferiore rispetto a quello risultante dall’applicazione delle tabelle ministeriali, chiarendo anche che “per i servizi di ingegneria ed architettura, alla luce del nuovo quadro normativo, sembra potersi ipotizzare che le procedure di gara aventi ad oggetto l’affidamento dei servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare “a prezzo fisso”, con competizione limitata alla componente qualitativa. Diversamente opinando, non si spiegherebbe né la previsione della nullità, rilevabile anche d’ufficio, della clausola che fissi un compenso inferiore a quello stabilito dal decreto ministeriale né l’abrogazione dell’art. 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 che, come anticipato, aveva eliminato l’obbligatorietà delle tariffe minime.”
Per questo, il Consiglio Nazionale, conclude, che per i concetti espressi, l’assenza di una procedura concorrenziale e la necessaria prevalenza del principio dell’equo compenso, porta, nel ricorso all’affidamento diretto di servizi di ingegneria ed architettura, a rendere “non utilizzabile” il criterio di “individuazione” dell’affidatario incentrato sul solo “prezzo” della prestazione e questo non solo per l’affievolimento delle esigenze concorrenziali, ma anche è una pratica inutile, l’utilizzo di una procedura incentrata esclusivamente sul parametro economico.

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