martedì, Luglio 16, 2024

CANTIERE: la verifica della congruità della manodopera per lavori pari o superiori ai settantamila euro

E’ riportato nel Decreto Ministeriale n° 143 del 25.6.2021, un sistema per la verifica della congruità della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili. La norma è valida per tutti i lavori pubblici, nonché per i lavori privati di importo pari o superiori ai settantamila euro. In primo luogo, la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera in cantiere, viene fatta in base agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori di seguito riportato:

Tale tabella, in attuazione dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile, indica, per ogni categoria di lavoro, la relativa percentuale di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera.

Per cui, per calcolare dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, basta evidenziare: Importo del Progetto, Percentuale di incidenza della manodopera, da cui deriva l’importo totale della manodopera. Un esempio:

  • Importo Progetto riguardanti lavori di OG1 per Nuova Edilizia Civile Euro 6.000.000 al netto di oneri della sicurezza;
  • Percentuale di incidenza della manodopera prevista dagli indici di congruità 14,28%;
  • Importo manodopera per il progetto pari a Euro 856.800

Per cui, l’Impresa, alla fine dei lavori, dovrà dimostrare di aver ottemperato ad oneri e pagamenti, riguardanti la manodopera, per l’importo suddetto. Chiaramente, se ci sono in corso d’opera, variazioni da parte del Committente, riferite ai lavori oggetto di verifica, l’Impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate. Ricordiamo anche che, materialmente, la congruità dell’incidenza della manodopera, è richiesta, prima di procedere al saldo finale dei lavori, dal Committente all’Impresa affidataria, ed anche contestualmente alla presentazione dell’ultimo stato di avanzamento. Può succedere, che la stessa Cassa Edile/Edilcassa, ente preposto ai pagamenti di oneri per la manodopera del cantiere, sollevi all’Impresa affidataria, eventuali  difformità riscontrate, per cui, la stessa Impresa, dovrà regolarizzare, nei successivi 15 giorni, la propria posizione, mediante il pagamento di quanto dovuto, come retribuzione per le difformità riscontrate nel versamento dei contributi, per il lavoro oggetto di insoluto.

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