martedì, Luglio 16, 2024

GARE DI APPALTO: il requisito di punta può essere frazionato?

GARE DI APPALTO il requisito di punta può essere frazionato

Ma nelle gare di appalto il requisito di punta può essere frazionato? Ricordiamo che quando si parla di requisito di punta, richiesto dalla Stazione Appaltante, al concorrente, e che riguarda una prestazione il cui importo è pari all’importo massimo in gara. Tale requisito, permette di garantire al committente, un’elevata capacità tecnico-professionale nonchè economica che organizzativa del concorrente. Ad un quesito, posto sull’argomento da parte di un concorrente di una gara di appalto, ha dato risposta l’Anac mediante la Delibera n° 337 deol 20.7.2023. Lo stesso concorrente, poneva un’istanza singola di parere visto che in una procedura telematica, da affidarsi mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa, lo stesso concorrente, partecipando alla gara con due imprese ausiliarie, in possesso di lavori di punta di importo pari a euro 123.413,40, e di importo pari a euro 117.652,32 non raggiungevano singolarmente l’importo del requisito richiesto nella lex specialis che era di euro 150.000,00, ma che era raggiungibile mediante la somma dei due suddetti importi. Ebbene, lo stesso istante evidenziava, per questo, come i due lavori di punta, coprissero del tutto quanto richiesto come importo di punta. L’Anac, evidenziando anche quanto riportato dalla corrente giurisprudenza, ha sostenuto che, non è possibile frazionare il requisito di punta, mediante la somma di più contratti, ma lo stesso deve essere posseduto e soddisfatto o dalla singola impresa concorrente, e che lo stesso nonn è in alcun modo frazionabile nei raggruppamenti temporanei o negli avvalimenti. È sufficiente, pertanto, che il suddetto requisito sia posseduto per intero da un singolo componente del raggruppamento. (v. TAR Napoli, 7.2.2020, n. 603 e Consiglio di Stato, sez. V, 2.2.2018, n. 678 che richiama i Pareri di precontenzioso n. 107 del 21 maggio 2014 e n. 156 del 23 settembre 2015). Pertanto, l’Anac ha ritenuto, che l’operato della Stazione Appaltante, sia conforme alle normative in materia di requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, come indicato dall’articolo 83 del D.lgs. n. 50/2016.

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