martedì, Luglio 16, 2024

STAZIONI APPALTANTI: una guida con le deroghe e le norme per semplificare la gestione degli appalti del PNRR

gestione degli appalti del PNRR

Dall’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale una guida molto interessante per la gestione degli appalti del PNRR e dal PNC. La stessa intitolata “Nuovo Codice Appalti e norme derogatorie PNRR” è una vera e propria guida per orientarsi nella gestione degli appalti del PNRR e dei suddetti fondi, viste anche la difficile applicazione normativa in parte derogatoria anche del Nuovo Codice Appalti.
A tal proposito, è il caso di richiamare il Nuovo Codice Appalti D.Lgs. 31 marzo2023 n. 36, entrato in vigore dall’1.4.2023 che al comma 8 dell’articolo 225, evidenzia che “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023”,le disposizioni di cui al D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021, le disposizioni di cui al D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 41/2023, le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018”.
Seppur semplice, non è immediata l’applicazione della relativa normativa, visto l’interazione del Decreto Legge 77/2021 e del 13/2023 e del 76/2020 con una serie di modifiche temporanee al D.Lgs. 31 marzo2023 n. 36. A tal proposito è da evidenziare i principi di affidamento celere delle procedure nonché del principio del risultato.
Ma come si integranto le norme derogatorie ed accessorie con il Nuovo Codice Appalti? Ebbene l’elaborato dell’Ifel ha inteso dividere le norme in tre gruppi:

  • norme, che abbiamo definito di carattere aggiuntivo, poiché integrano in modo complementare le norme ordinarie e dunque si aggiungono ad esse senza determinare particolari problemi applicativi(tra queste gli articoli 47; 48, commi 1,2,3,4, 6,7; 50, comma 4);
    • norme semplificatorie che si applicano ai soli contratti PNRR anche in deroga al nuovo codice dei contratti;
    • norme semplificatorie temporanee che continuano ad applicarsi ai soli appalti PNRR dopo il 01/07/2023 e fino al 31/12/2023, che riducono i passaggi procedurali e consentono ex lege procedure d’urgenza
    Vediamo un esempio di quali sono le norme semplificatorie da applicarsi ai soli contratti PNRR anche in deroga al nuovo codice, sono riportate nell’articolo 48 DecretoLegge n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge 108/2021 contiene le seguenti disposizioni semplificatorie:
    • La nomina di un RUP, per ogni procedura, con il compito di validare e approvare ciascuna fase progettuale e di esecuzione del contratto(anche in corso d’opera), con propria determinazione adeguatamente motivata e fermo restando l’attività di verifica che rimane in capo ai soggetti di cui all’articolo 26, comma 6, del Codice;
    • La possibilità per le Stazioni appaltanti, nei settori ordinari, di ricorrere alla procedura negoziata;
    • Detta procedura negoziata è ammessa per ragioni di urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, allorché l’applicazione dei termini, anche abbreviati,detta una disciplina derogatoria e semplificatoria in materia di impugnazione degli atti relativi a procedure di affidamento di cui di appalti che riguardano la progettazione e la realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR.
    • il premio di accelerazione solo per gli appalti di lavori;
    • La possibilità di estendere il premio incentivante nei lavori anche quando il termine contrattuale sia legittimamente prorogato e se previsto dagli atti di gara. A detta estensione dell’applicazione dell’istituto del premio di accelerazione è rimessa la regolamentazione in concreto alla discrezionalità della stazione appaltante, che viene introdotta mediante clausole inequivocabili nei documenti di gara e conseguentemente nel contratto.
    • accerta l’ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale)

  • Vediamo un esempio di quali sono le Norme semplificatorie che continuano ad applicarsi ai soli appalti PNRR dopo il 01/07/2023 e fino al 31/12/2023
  1. La mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
  2. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati”
  3. La mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto;
  4. Utilizzo “facilitato” (senza obbligo specifico di motivazione) dei termini ridotti per urgenza previsti per le procedure aperte, ristrette e negoziate. Ai sensi dell’art. 226, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023
  5. utilizzo procedura negoziata senza bando per ragioni di urgenza “facilitata”. Nella norma originaria resa necessaria per superare effetti negativi conseguenze Covid, ma da intendersi applicabile anche in relazione alle procedure PNRR;
  6. Che la sospensione dei lavori è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento (ora responsabile unico di progetto oppure responsabile del procedimento della fase esecuzione
  7. Che la sostituzione dell’esecutore dei lavori in caso di impossibilità per lo stesso (es. per liquidazione giudiziale) di proseguire i lavori, con individuazione di varie fattispecie
  8. Che è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza/ l’esecuzione dell’appalto in via anticipata nelle more della verifica dei requisiti Dunque, nel caso di appalti PNRR è possibile “ex lege” procedere all’aggiudicazione nelle more della verifica delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario in sede di gara e provvedere all’esecuzione dell’appalto già in questa fase.
    Leggi o scarica:

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