martedì, Luglio 16, 2024

COME FARE PER:…. redigere la Cila Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata

Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata

La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, è un titolo edilizio, e che il proprietario dell’immobile o committente, insieme al tecnico nominato, consegnano all’ufficio preposto del comune nel quale sorge l’immobile oggetto di intervento edilizio. La stessa Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, puo essere inviata anche per via telematica, all’atto dell’inizio dei lavori rispettando quanto contenuto degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. Infatti il proprietario dell’immobile o committente, provvede alla trasmissione, insieme alla comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, ‘elaborato progettuale, contenente l’intervento edilizio a farsi, ed il tecnico abilitato, nella stessa, assevera la liceità dell’intervento e la conformità a:
a) agli strumenti urbanistici approvati;
b) ai regolamenti edilizi vigenti;
c) alla normativa sismica;
d) alla normativa rendimento energetico nell’edilizia;
e) ed il non interessamento delle parti strutturali dell’edificio.

Sono altresì riportati tutti i dati riguardanti l’impresa che eseguirà materialmente l’intervento ed i relativii lavori. Ma quali sono i documenti utili da allegare materialmente alla Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata?
• Modello della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata;
• Elaborato grafico completo di inquadramento planimetrico, catastale e dei piani urbanistici in essere nel Comune dove è situato l’immobile;
• Elaborato grafico completo di pianta, sezione e prospetti dello stato di fatto e dello stato di progetto;
• Relazione Tecnica redatta ed asseverata da parte del tecnico abilitato;
• Documento Unico Regolarità Contributivo (Durc)
• Delibera condominiale con l’approvazione dei lavori da farsi;
• Relazione sulle prestazioni energetiche (se dovuta);

Vediamo ora tutti gli step per la redazione della Cila fino al suo invio:
• Conferimento incarico al tecnico abilitato;
• Raccolta della documentazione probante: titoli edilizi, visure catastali, autorizzazioni;
• Rilievo dello stato di fatto;
• Eventuali indagini in situ;
• Verifica della normativa edilizia, degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente;
• Redazione del progetto preliminare contenente l’intervento edilizio a farsi;
• Prenntazione ed approvazione del progetto da parte del proprietario / committente;
• Verifica di eventuali interferenze o limitazioni;
• Redazione del progetto esecutivo suddiviso in architettonico e strutturale e redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
• Nomina del Direttore dei Lavori, del Coordinatore della Scurezza in fase di Esecuzione;
• Affidamento all’Impresa che eseguirà i lavori e raccolta documenti dell’Impresa prima dell’inizio dei lavori;
• Presentazione della Cila allo sportello SUE (Sportello Unico Edilizia);
• Invio notifica preliminare all’Ufficio Provinciale del Lavoro ed all’Asl competente per territorio;
• Inizio dei lavori
Ma per quali lavori può essere utilizzata la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA)? Vediamo il dettaglio di cui al Dpr 380/2001 e smi e riportati negli articoli 6,10,22 che vi ribadiamo di seguito.
a) gli interventi di manutenzione ordinaria
b) a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw
c) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
d) b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;
e) ) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
f) -bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale;
g) e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti
h) e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
i) e-sexies) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivatoci.
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti
d) ) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio o i prospetti;
(lettera così modificata dall’art. 10, comma 1, lettera l), della legge n. 120 del 2020)
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c).
Cosa succede se si omette di inviare la CILA al SUE? La norma suddetta prevede una sanzione di 1.000 euro, la stessa è ridotta di due terzi se la stessa è comunicata spontaneamente durante l’esecuzione dei lavori

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