mercoledì, Agosto 14, 2024

GARE DI APPALTO: è possibile limitare la partecipazione ad imprese territoriali?

GARE DI APPALTO

Come riportato nella risposta ad una segnalazione, posta da un concorrente all’Anac, non è costituzionale la limitazione territoriale per la partecipazione alle Gare di Appalto, e lede l’articolo 97 della Costituzione. Questo è quanto riportato nella risposta pubblicata come Fascicolo Anac 5705/2022. Il tutto è iniziato, mediante la pubblicazione di un ’avviso di indagine di mercato, da parte di una Stazione Appaltante per l’affidamento di lavori riguardanti il restauro conservativo di un immobile. In particolare una delle clausole del bando di gara prevedeva che: “se il numero degli operatori economici manifestanti interesse è superiore al numero massimo previsto [N.d.r.: n. 10], la selezione, con estrazione a sorteggio pubblico, sarà effettuata tenendo conto della diversa dislocazione territoriale nel rispetto dei seguenti criteri: – n. 5 operatori economici con sede legale in Valle d’Aosta; – n. 5 operatori economici con sede legale nel restante territorio nazionale e dell’Unione Europea.” E che “Nel caso in cui il numero di candidature per una delle due dislocazioni territoriali sopra individuate sia inferiore a 5, il numero di operatori economici dell’altra dislocazione territoriale sarà integrato della differenza (sempre mediante sorteggio) al fine di raggiungere comunque il numero massimo previsto”. Il segnalante, evidenziava all’Anac l’anomalia che detta pratica di ‘‘diversa dislocazione territoriale’’ e quandi fortemente restrittiva per la concorrenza. In particolare l’Anac evidenzia come “il criterio della diversa dislocazione territoriale non deve contrastare con l’art. 1, comma 1 del decreto legge n. 76/2020 conv. in l. 120/2020, con l’art. 30 del d. lgs. 50/2016 ed in ogni caso con i principi comunitari di non discriminazione e concorrenza”. Inoltre che “tale scelta tuttavia, in base ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa sanciti dall’art. 97 Cost., avrebbe dovuto essere specificamente motivata ed adeguatamente esplicitata nell’Avviso di manifestazione di interesse”. Per cui rileva che” il Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 3 maggio 2023 ha disposto la definizione del presente procedimento ai sensi dell’art. 21 del Regolamento di vigilanza sui contratti pubblici, rilevando che nei limiti della motivazione, l’operato della stazione appaltante non è risultato conforme alla normativa di settore. Tenuto conto dei profili di incertezza che detto criterio della “diversa dislocazione territoriale” potrebbe comportare ai fini della sua corretta interpretazione.

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