martedì, Luglio 16, 2024

NUOVO CODICE APPALTI: come si modifica la procedura per le offerte anormalmente basse?

Nuovo Codice Appalti

Con l’articolo 110 del Nuovo Codice Appalti Decreto Lgs 31.3.2023 n°36, almeno formalmente e nel testo di legge, si riduce il contenuto dello steso articolo 97 contenuto nel D Lgs 18.4.2016 n° 50 e smi? Ricordiamo che il tema delle offerte anormalmente basse, ricorreva al verificarsi di condizioni, talvolta anche date da coefficienti matematici. Sull’argomento, con l’articolo 110 suddetto, in particolare, solo alcuni concetti sono stati ribaditi evidenziando gli articoli 4 e 5 del D Lgs18.4.2016 n° 50 e smi. Infatti anche nell’articolo 110 del Nuovo Codice Appalti, si ripetono i concetti base su cui devono indirizzarsi le giustificazioni richiesta per le offerte anomale, ovvero:
a) l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente.
Sono ribaditi altresì i concetti sui quali non sono ammesse giustificazioni in modo esplicito:
a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
b) in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.
E’ riportato, sempre nell’articolo 110 del Nuovo Codice Appalti, che se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, ovvero se l’offerta è anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
b) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 119 (Subappalto);
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’articolo 108, comma 9, rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 41, comma 13.
Anche questi capoversi sono comunque riportati nei commi 5 e 6 del articolo 97 contenuto nel D Lgs 18.4.2016 n° 50 e smi. Pertanto concettualmente non cambia nulla rispetto ai presupposti enunciati nel Nuovo Codice Appalti. Diversamente, tutti i metodi di calcolo della soglia di anomalia, per l’esclusione automatica delle offerte sono riportati nell’allegato II.2 a parte che sarà oggetto di altro approfondimento.

Riportiamo di seguito il testo dell’articolo 110 del Nuovo Codice Appalti D. Lgs 31.3.2023 n°36


Articolo 110.
Offerte anormalmente basse.

  1. Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l’avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione.
  2. In presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.
  3. Le spiegazioni di cui al comma 2 possono riguardare i seguenti elementi:
    a) l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
    b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
    c) l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente.
  4. Non sono ammesse giustificazioni:
    a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
    b) in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.
  5. La stazione appaltante esclude l’offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l’offerta è anormalmente bassa in quanto:
    a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
    b) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 119;
    c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’articolo 108, comma 9, rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
    d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 41, comma 13. 6. Qualora accerti che un’offerta è anormalmente bassa in quanto l’offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, la stazione appaltante può escluderla unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l’offerente e se quest’ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l’aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. In caso di esclusione la stazione appaltante informa la Commissione europea.

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