martedì, Luglio 16, 2024

GARE DI APPALTO: l’emissione dei CEL è tra i compiti del RUP

GARE DI APPALTO
GARE DI APPALTO

Dalla Comunicato del Presidente dell’Anac, del 28.3.2023, in ordine  alle richieste di verifica della veridicità e sostanza dei titoli autorizzativi presentati dagli operatori economici a corredo dei certificati di lavori privati, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti speciali di qualificazione e alle richieste di emissione dei certificati di esecuzione lavori, si evidenzia come interagisce la dimostrazione dei requisiti negli ambiti degli appalti sia privati che pubblici. In primo luogo la stessa Anac ha voluto evidenziare il tema delle richieste di verifica della veridicità e sostanza dei titoli autorizzativi (permesso a costruire, dichiarazione di inizio attività, comunicazione di inizio lavori, ecc.). Le stesse, sono presentate a corredo dei certificati di esecuzione di lavori privati e servono a dimostrare possesso dei requisiti speciali di qualificazione. In particolare, per l’Anac, le  SOA, ai sensi del DPR n. 207/2010, provvedono ad attestare, ancghe ai sense del Codice dei Contratti, le imprese. Infatti l’articolo 84 del Codice dei Contratti, attuualmente in vigenza, prevede che, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC. Ma come si verificano i requisiti suddetti? Il comma 6 dell’articolo 79, del DPR n. 207/2010, vigente in via transitoria in forza del comma 14,  dell’articolo 216, del codice dei contratti D Lgs 50/2016, l’esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dagli articoli 83, comma 4, e 84 indicati dall’impresa e acquisiti dalla SOA. Per questo l’Anac ha inteso coadiuvare le richieste di emissione dei CEL, mediante contributi operativi volti a favorire la corretta qualificazione dell’attività richiesta alle amministrazioni e la relativa disciplina applicabile. Diversamente, nel caso in cui il committente dei lavori sia un soggetto non tenuto all’applicazione del codice dei contratti pubblici «le relative dichiarazioni sono corredate dalla seguente documentazione: a) permesso a costruire ovvero dichiarazione di inizio attività, relativi all’opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto approvato; b) copia del contratto stipulato; c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti; d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori». Pertanto, le SOA ai sensi dell’articolo 43 del d.P.R. 445/2000 sono tenute ad acquisire i riscontri di veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata, nell’ambito del processo di attestazione e dopo la sottoscrizione del contratto di attestazione.

Poi l’Anac da due input precisi per le Stazioni Appaltanti ovvero:

  1. i certificati di esecuzione dei lavori, sono redatti in conformità dello schema di cui all’allegato B del medesimo Regolamento e contengono l’espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito;
  2. L’emissione del CEL mediante inserimento del relativo documento informatico nel casellario dell’Autorità è configurabile come attività demandata al RUP le Linee guida ANAC n. 3, all’articolo 6, lettera w) prevedono espressamente, tra i compiti del RUP nella fase di esecuzione del contratto, che lo stesso rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro 30 giorni dalla richiesta dell’esecutore, con le modalità telematiche stabilite dall’ANAC.
  3. i costi delle attività demandate al RUP sono computati nell’importo posto a base di gara e imputati ad un apposito Fondo risorse finanziarie con le modalità e nella misura stabilite dall’articolo 113 del codice dei contratti pubblici che prevede l’attribuzione di un incentivo per lo svolgimento delle funzioni tecniche

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