![NUOVO CODICE APPALTI](https://www.edilbuild.it/wp-content/uploads/2023/04/dreamstime_xs_147323368-1.jpg)
Nuove forme di affidamento, previste dal Nuovo Codice Appalti. In particolare, l’obiettivo del del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 detto appunto “ Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°77 del 31.3.2023, è quello di semplificare l’affidamento degli appalti, e velocizzare le procedure, anche in vista della gestione dei fondi europei del PNRR . Per questo, l’articolo 50, del suddetto Nuovo Codice Appalti, prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento diretto di contratti di lavori, servizi e forniture per i seguenti importi:
• affidamento diretto riguardante i lavori di importo inferiore ai 150.000 euro, ad operatori che siano in possesso di know-how e documentata esperienza, per la realizzazione degli stessi, anche senza consultazione di più operatori economici, ed individuati anche tra iscritti in elenchi o albi istituiti predisposti dalla stazione appaltante;
• affidamento diretto riguardante servizi e forniture di importo inferiore ai 140.000 euro, ad operatori che siano in possesso di know-how e documentata esperienza per l’esecuzione degli stessi, anche senza consultazione di più operatori economici, ed individuati anche tra iscritti in elenchi o albi istituiti predisposti dalla stazione appaltante;
• affidamento di lavori, per importi pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ma con la consultazione di cinque operatori economici scelti tra operatori che siano in possesso di know-how e documentata esperienza per l’esecuzione degli stessi;
• affidamento di lavori, per importi pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie previste dall’articolo 14 ovvero fino a 5.382.000 mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ma con la consultazione di 10 operatori economici scelti tra quelli che siano in possesso di know-how e documentata esperienza per l’esecuzione degli stessi;
• affidamento diretto riguardante servizi e forniture di importo pari o superiore ai 140.000 euro e fino alle soglie previste dall’articolo 14 ovvero fino a 431.000 euro, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ma con la consultazione di 5 operatori economici scelti tra quelli che siano in possesso di know-how e documentata esperienza per l’esecuzione degli stessi, ed individuati anche tra iscritti in elenchi o albi istituiti predisposti dalla stazione appaltante.
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