martedì, Luglio 16, 2024

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BONUS DELL’EDILIZIA: 10 nuove modifiche con il disegno di legge di approvazione del Decreto Legge 11/2023

BONUS DELL’EDILIZIA
BONUS DELL’EDILIZIA

E’ pronto il Disegno di Legge che converte il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, e che modifica i Bonus dell’Edilizia e le cessioni dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Vediamo le principali modifiche:

  1. Proroga per gli immobili unifamiliari: la proroga dell’ultimazione lavori degli immobili unifamiliari alla data del 30.9.2023 (prima era 31.3.2023) sempre che si dimostri che al 30.9.2022 siano stati eseguiti il 30% dei previsti in progetto.
  2. Cessione del credito: la possibilità alle banche agli intermediari finanziari iscritti nell’albo etc di consentire di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d’imposta al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti d’imposta per gli interventi realizzati fino al 31 dicembre 2022.
  3. La responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari e che dimostrino di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della prevista documentazione di cui al Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11.
  4. Interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati”, che evidenzia che la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Pertanto con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non è necessaria per gli stessi fini, l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.
  5. Liquidazione delle spese: per i lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo;
  6. Detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità diventa una mera facoltà e non un obbligo l’indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati
  7. Remissione in bonis: per la detrazione fiscale dalla dichiarazione dei redditi in più anni e si chiarisce che la prima dichiarazione utile, è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione;
  8. Attestazione SOA : per contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente che l’appaltatore sia in possesso dell’occorrente qualificazione inerente l’iscrizione alla CCIAA che ne attesta il know-how ad eseguire i lavori. Invece a partire dall’1.1.2023, l’impresa appaltatrice deve possedere l’attestazione SOA, ovvero l’avvenuta sottoscrizione di un contratto per poter attestare l’impresa stessa
  9. Il limite di 516.000 euro per l’ attestazione SOA: è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto.
  10. Comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito: la comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione entro data successiva pagando un maggiore importo di Euro 250,00ù

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