martedì, Luglio 16, 2024

INCREMENTO PREZZI DELL’EDILIZIA: la perizia di variante per pagare le compensazioni?

incremento prezzi dell’edilizia
incremento prezzi dell’edilizia

Ad oggi, hanno una grossa importanza, a causa dell’incremento dei prezzi dell’edilizia, le modalità e le possibilità di riconoscere agli appaltatori le compensazioni dovute dalle Stazioni Appaltanti. L’Anac entra nel merito attraverso un parere dell’11.1.2023, n. 67 dato, in riscontro alla nota 29 settembre 2022, acquisita al prot. Aut. n. 77514. In particolare, lo stesso, posto dalla Stazione Appaltante, chiede all’Anac se per far fronte all’applicazione della revisione e relativo adeguamento prezzi, tra quelli previsti sia nel Decreto Legge 50/2022 e nel Decreto Legge 4/2022, per la compensazione dell’eccezionale aumento dei prezzi dei materiali, rispetto a quelli contrattati in fase d’offerta. L’Anac ha risposto nel parere, suddetto, che già in altri pareri dalla stessa pubblicati ha affrontato la tematica, ribadendoli altresì di seguito: parerin. 26/2022, n. 49/2022, n. 51/2022, delibera n. 63/2022- AG1/2022, delibera n. 265/2022-AG 5/2022. La stessa Anac, inoltre, ha sottolineato la necessità a procedere alla modifica dei contratti di appalto in essere, seppur nell’ambito della normativa indicata dall’articolo 106 del Decreto Legislativo 18.4.2016 e smi (Codice dei Contratti), trattandosi altresì di una sostanziale deroga ai principi riguardanti l’evidenza pubblica. Infatti, per come recita il comma 1 a) dell’articolo 106 del Codice dei Contratti, le modifiche contrattuali, al di la dei relativi importi sono possibili solo nei casi in cui sono state previste nei documenti di gara iniziali, disciplinari o bandi di gara, con clausole chiare, precise ed inequivocabili, comprensive dei ristori per le revisione dei prezzi dovuti all’incremento dei prezzi dell’edilizia.
In particolare, l’Anac ne parere n° 67 evidenzia che – La norma, invero, «non stabilisce la possibilità di modificare il corrispettivo dell’appalto a fronte dell’aumento dei costi dei materiali, ma chiarisce che tra le circostanze impreviste ed imprevedibili che possono condurre ad una variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), n.1) del d.lgs. 50/2016, è incluso l’aumento significativo del costo dei materiali. Infatti il comma 2-quater ha precisato al riguardo che nei casi indicati al comma 2-ter – cioè in presenza dell’aumento considerevole del prezzi dei materiali -senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l’aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell’opera, una variante in corso d’opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali. Pertanto, per far fronte al predetto aumento dei costi dei materiali, sia la stazione appaltante sia l’appaltatore possono proporre l’adozione di una variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), n. 1, del Codice, che assicuri risparmi, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali. Inoltre, tale variante, come indicato dalla norma, 5 non deve alterare la natura del contratto e non deve pregiudicare la funzionalità dell’opera» (in tal senso parere Funz Cons 61/2022)
Per cui, le compensazioni possono essere riconosciute mediante la redazione di una perizia di variante, le cui le circostanze impreviste ed imprevedibili, sono costituite dall’anomalo incremento dei costi a base di contratti di appalto in essere, ma che:
• Assicuri risparmi all’opera che si sta realizzando;
• Non sia alterata la natura generale del contratto;
• Sia preservata la piena funzionalità dell’opera;
• Senza che ci siano aggravi per la finanza pubblica;
• Che sia prevista nei documenti che hanno espletato la funzione di evidenza pubblica (bando di gara o disciplinare) con clausole chiare, precise ed inequivocabili
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