martedì, Luglio 16, 2024

CONDONO EDILIZIO: l’istanza è improcedibile se vi sono differenze tra domanda e stato di fatto.

CONDONO EDILIZIO
CONDONO EDILIZIO

E’ la sostanza di quanto evidenziato in una Sentenza del Tar Campania, la n° 8036/2021 del 23.12.2022. In particolare. avverso la decisione di un Comune della Campania, di dichiarare improcedibile una pratica di condono edilizio, un privato poneva ricorso presso il Tar. In particolare, il Comune evidenziava tra le motivazioni che c’è“……contraddittorietà tra i dati metrici denunciati nei modelli di domanda di sanatoria…relativi alla pratica originaria – prot……… – priva tra l’altro, dei grafici architettonici – e quelli contenuti nella documentazione [integrativa].” Detto fabbricato, era stato prima oggetto di una richiesta al Comune della concessione edilizia in sanatoria, e poi successivamente, veniva presentata domanda di condono edilizio, ai sensi della legge n. 47/1985. Alla fine, il Comune, aveva dichiarato la domanda di condono improcedibile, ingiungendo anche la demolizione dell’immobile con il ripristino dello stato dei luoghi. La sentenza del Tar Chiariva che: “I) stante la straordinarietà del beneficio del condono edilizio, è onere del richiedente provare, in modo rigoroso, che l’epoca di realizzazione delle opere sia antecedente a quella dettato dalla legge; e) tale onere va assolto con elementi probatori stringenti o con l’allegazione di documenti altamente probanti; III) non può mai sostenersi che l’amministrazione debba farsi carico di accertare l’epoca dell’abuso (cfr. fra le tante Cons. Stato, sez. V, 15 luglio 2013, n. 3834; sez. IV, 23 gennaio 2013, n. 414); e, ancora, “La trasformazione del manufatto oggetto di condono, realizzata in assenza di titolo abilitativo, legittima il diniego di concessione della sanatoria, perché non consente all’Amministrazione di verificare l’effettiva corrispondenza tra le opere abusivamente realizzate e quelle descritte nella domanda di condono” per cui “…Come evidenziato dall’amministrazione in motivazione, non smentita sul punto dal ricorrente, l’istanza era all’origine priva “dei grafici architettonici” ossia della documentazione necessaria a individuare l’oggetto del condono”. E che “Del tutto indimostrato che tale descrizione dell’immobile coincida con lo stato dei luoghi del 1977 non avendo parte ricorrente depositato tutta la documentazione allegata alla domanda di sanatoria presentata in quell’anno (peraltro, recante il riferimento a opere da realizzarsi – cfr. sul punto il provvedimento impugnato)” Per cui la relativa decisione del Tar era il rigetto del ricorso del cittadino.
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