martedì, Luglio 16, 2024

INCREMENTO PREZZI DELL’EDILIZIA: i principi per la redazione delle perizie di variante negli appalti

I chiarimenti dell’Anac sulla redazione delle perizie di variante per l’incremento prezzi dell’edilizia
INCREMENTO PREZZI DELL’EDILIZIA

Con il Comunicato del Presidente, del 20.12.2022, l’Anac ha chiarito i termini di redazione delle Perizie di Variante in funzioni dell’emergenza collegata all’incremento prezzi edilizia, che comunque incidono in modo sostanziale sulla gestione tecnico- amministrativo- contabile degli appalti. Come disposto dall’attuale normativa in materia, Il comma 2-ter, del Decreto Legge 36/2022, indica che “l’articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera” mentre al comma 2-quater si stabilisce che “nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l’aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell’opera, una variante in corso d’opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali” per questo sono giunte alla stessa Anac diversi quesiti sul suddetto dettato normativo, in particolare per l’utilizzo di dette norme anche per appalti normali, visto che la stessa era stata approvata per gli appalti riguardanti il PNRR.
L’Anac, con il Comunicato del Presidente, del 20.12.2022, ha inteso chiarire che al verificarsi di determinate verifichino circostanze impreviste ed imprevedibili che alterino in maniera significativa l’incremento prezzi edilizia, l’applicazione dei commi suddetti relativi all’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere utilizzata anche per gli appalti di lavori, che non sono finanziati mediante il PNRR, confermando altresì che l’aumento del costo dei materiali rientra tra le circostanze impreviste ed imprevedibili, che possono portare alla redazione di una variante in corso d’opera, di cui al comma 1, lettera c), numero 1) all’articolo 106, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codicedei Contratti). Inoltre lo stesso Comunicato del Presidente chiarisce che quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater dell’articolo 7 del decreto-legge n. 36/2022, non da la possibilità di modificare l’importo dell’appalto a causa dell’aumento del costo dei materiali, ma che detta perizia di variante, assicuri dei risparmi a frionte dei maggiori esborsi per i costi di compensazione per l’aumento dei costi dei materiali. Inoltre la stessa perizia di variante, non deve alterare ne la natura del contratto, ne la funzionalità dell’opera.
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