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I professionisti che partecipano alle gare di appalto, devono essere iscritti all’ordine professionale di appartenenza, e i documenti di gara che non prevedono questo requisito di gara, sono impugnabili e non sono conformi alla normativa vigente per le gare di appalto. E’ quanto indicato e ribadito dalla Delibera n°617 del 20.12.2022, a seguito di un’istanza presentata dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Regione Autonoma Valle d’Aosta, riguardante una procedura di gara, per un appalto finanziato con i fondi del PNRR. Infatti, la mancanza dei requisiti del professionista, nel caso in epigrafe, inficia il comma 3 dell’articolo 80 del d.lgs. 50/2016, in cui si conferma che i concorrenti per le procedure di gara, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità professionale, devono essere iscritti presso i competenti ordini professionali. Per cui l’Anac mediante la Delibera 617/2022 ha confermato che “la lex specialis non sia conforme alla disciplina di riferimento nella parte in cui non prevede il requisito di iscrizione al competente ordine professionale quale requisito di partecipazione alla procedura.”
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