’articolo sull’istituto del subappalto è riportato all’articolo 119 del Nuovo Codice Appalti, in cui sono riportate diverse novità rispetto all’articolo 105, riportato nell’attuale Codice dei Contratti Decreto Legislativo 18.5.2016 n° 50 e smi. In particolare è stato abrogato il comma 19, nel quale si dice che il subappalto, non può formare l’oggetto di un altro subappalto. Infatti, lo stesso comma, è stato sostituito da un comma 17 nel quale si specifica che le Stazioni Appaltanti, indicano, nei documenti di gara, le lavorazioni o prestazioni che non possono essere oggetto di ulteriore subappalto. Questo in particolare per i casi in cui:
• le lavorazioni o le prestazioni hanno una loro complessità;
• si devono controllare le attività di cantiere;
• si deve garantire la tutela delle condizioni di lavoro e della salute;
• ci siano rischi legati ad infiltrazioni criminali (tale caso non sussiste qualora le imprese siano iscritte nell’albo fornitori o nell’anagrafe antimafia degli esecutori.
Riportiamo il testo del comma 17 dell’articolo 119:
- Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Leggi o scarica:
Leggi anche:
NUOVO CODICE APPALTI: la nuova revisione dei prezzi sarà redatta con gli indici sintetici?
NUOVO CODICE APPALTI: come cambiano le offerte anomale nelle gare di appalto
NUOVO CODICE APPALTI: come cambiano le offerte anomale nelle gare di appalto
NUOVO CODICE APPALTI : come cambiano i termini per la selezione dei partecipanti alle gare.
NUOVO CODICE APPALTI : come cambiano i termini di pagamento e le clausole penali.
NUOVO CODICE APPALTI: come cambiano le procedure di affidamento con lo sblocca cantieri.
NUOVO CODICE APPALTI : come cambiano offerte anormalmente basse con lo sblocca cantieri.