martedì, Luglio 16, 2024

GARE DI APPALTO: il mancato funzionamento della piattaforma fa annullare la gara

GARE DI APPALTO
Gare di appalto

Pubblichiamo ancora Sentenze e Giurisprudenza riguardante le gare di appalto. Arriva dal Tar Campania, la sentenza n.7202/2022 per l’annullamento di una gara di appalto, a causa del mancato funzionamento della piattaforma, per le gare telematiche. In particolare, un’impresa concorrente, mediante ricorso proposto ad un ente locale, chiedeva l’annullamento di una procedura di gara, nonchè la relativa aggiudicazione dell’appalto, ad altra impresa, e di tutti gli atti afferenti alla stessa. Questo, perchè il malfunzionamento della piattaforma, non permetteva di allegare i documenti di partecipazione. In particolare, il ricorrente, nel ricorso specificava che, durante l’accesso, si verificarono numerosi errori di nell’upload, fino al blocco del sistema. Seppur richiesta una proroga del concorrente, la stessa Stazione Appaltante, non riteneva opportuno concederla poiché il gestore della piattaforma non aveva comunicato alcun malfunzionamento. Il Tar a tal proposito, esaminando
l’invocato articolo 79, comma 5-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 50/2016 evidenziava che:
Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento” e che “la giurisprudenza ha saldamente affermato che, laddove la stazione appaltante abbia condotto la gara telematica senza ravvisare malfunzionamenti impeditivi della piattaforma messa a disposizione “non può essere escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l’orario fissato per tale operazione, ma non è riuscito a finalizzare l’invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore” (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. V, 20 novembre 2019 n. 7922). Nel medesimo senso, è stato chiarito che “se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull’ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara” (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2020 n. 86)” (Cons. Stato, sez. VI, 30/6/2021 n. 4918).
Pertanto nella stessa il Tar evidenzia che “ all’esame deve ritenersi prodotto un evento che ha sottratto alla ditta la possibilità di partecipare alla gara, senza che siano imputabili errori o negligenze all’impresa che, alle ore 17:50 dell’1/8/2022, segnalava i problemi di caricamento dei file, chiedendo poi che fosse prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte” Inoltre rilevava che “Né può obiettarsi che il bando e il disciplinare ponessero a carico del concorrente la responsabilità per l’inoltro della domanda, essendo tale disposizione riferibile innanzitutto all’ipotesi di malfunzionamento dei propri mezzi informatici e del collegamento telematico dal concorrente “utilizzati” (art. 14 del disciplinare), mentre l’esonero della stazione appaltante da responsabilità per il funzionamento della piattaforma fa comunque salvi “i limiti inderogabili di legge” (art. 14 cit.), tra cui quanto espressamente previsto dall’art. 79, co. 5-bis, del d.lgs. n. 50/2016, per cui non può farsi ricadere sull’impresa il rischio connesso a un fattore rientrante nella sfera di disponibilità del gestore del sistema”. Per cui lo stesso Tar concludeva che : In accoglimento del ricorso vanno dunque annullati i verbali di gara e l’impugnata aggiudicazione, agli effetti che ne conseguono, determinandosi in ragione di quanto suesposto la necessità che il Comune di Solopaca proceda alla riedizione della gara.

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