martedì, Luglio 16, 2024

GARE DI APPALTO: seppur errata, la dichiarazione del costo della manodopera non causa l’esclusione del concorrente.

GARE DI APPALTO

Dalla Sentenza del Consiglio di Stato n°. 07141/2022 del 16.8.2022 viene un chiarimento fondamentale in tema di costo della manodopera e della relativa dichiarazione da farsi nelle gare di appalto. I Fatti: un’impresa classificatasi solo al secondo posto, in una procedura di affidamento, contestava il relativo affidamento dei lavori al primo qualificato, poiché lo stesso aveva dichiarato in poche migliaia di euro i costi della manodopera occorrenti per la realizzazione dei lavori a fronte di una stima fatta dalla Stazione Appaltante di circa euro 192.409,48.
Per questo, non ha senso invocare, secondo il ricorrente, neanche il soccorso istruttorio, visto che trattasi di elementi concernenti l’offerta. Già il primo ricorso al Tribunale amministrativo aveva sentenziato che “….che l’indicazione del costo della manodopera contenuta nell’offerta economica è stato il frutto di un evidente errore ….”, ed a questo, il concorrente aveva proposto appello al Consiglio di Stato. Quest’ultimo, evidenziava che era da approfondire se “…..impone di stabilire se una indicazione palesemente incongruente dei costi della manodopera, come avvenuto nel caso di specie, comporti l’immediata esclusione dell’offerta, per la riscontrata difformità tra detto importo (indicato nell’offerta economica ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice dei contratti) e l’effettivo costo del lavoro ricavabile dall’offerta” “ovvero se la stazione appaltante, constatato che tale indicazione non corrisponde al complessivo costo della manodopera impiegata per l’esecuzione dell’appalto, debba procedere non all’immediata esclusione dell’offerta ma all’avvio del procedimento di verifica della congruità dell’offerta nel cui ambito sarà tenuta ad accertare la conformità del costo del personale rispetto ai minimi salariali indicati”. Per cui per dare un giudizio la Sentenza precisa che “….In particolare, il fatto che nell’offerta economica l’importo errato sia stato ripetuto sia in cifre che in lettere non lo rende immediatamente riconoscibile sulla base della mera lettura dell’offerta. Per giungere a tale conclusione occorrerebbe procedere a un’attività interpretativa basata su dati esterni al documento (quale, per esempio, l’importo del contratto posto a base di gara, che potrebbe rivelare la palese incongruenza del costo della manodopera indicato), ma la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato è univoca non solo nell’affermare che l’errore può essere considerato tale solo se riconoscibile dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive”. La stessa Sentenza inoltre specifica che “la attendibilità del costo della manodopera previsto nell’offerta deve essere, in ogni caso, accertata nella sede propria del procedimento di verifica della congruità dell’offerta. L’art. 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, non prevede, infatti, per l’ipotesi di errata o incongrua indicazione del costo della manodopera, l’immediata esclusione dell’offerta” (Nel caso di specie, la verifica è stata effettuata e i costi della manodopera sono stati ritenuti congrui dalla stazione appaltante” e che “verifica di congruità e il vaglio delle giustificazioni sono stati condotti prendendo in considerazione gli elementi proposti con l’offerta, senza alcuna modifica postuma” e “In particolare, nelle prime giustificazioni presentate (datate 29 maggio 2020), l’impresa (Omissis) (precisato che «i costi della manodopera indicati nelle analisi tengono conto del CCNL Edilizia», che i costi orari per tipologia di unità sono stati desunti dalle relative tabelle ministeriali e che le incidenze della manodopera sono state calcolate sulla base dell’analisi dei prezzi e applicate ai listini ufficiali) ha prodotto un allegato nel quale risulta calcolata, per ciascuna lavorazione prevista per l’esecuzione dell’appalto, l’incidenza e l’importo della manodopera (per un totale di 209.120,00 euro)”.
Pertanto, non sono condivisibili i rilievi formulati dall’appellante secondo cui l’aggiudicataria avrebbe giustificato il costo del lavoro per il limitato importo di 164.857,50 euro.” Ne deriva, altresì, che la questione del soccorso istruttorio non è pertinente, dato che la vicenda si sviluppa su un piano giuridico diverso, ossia quello del procedimento per la verifica delle offerte sospettate di essere anormalmente basse”

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