martedì, Luglio 16, 2024

CANTIERE: finalmente i materiali di demolizione diventano aggregati recuperati

CANTIERE
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Firmato e pubblicato il Decreto Ministeriale del Mite del 15.7.2022 in tema di rifiuti, volto a finalmente a derubricare dalla definizione di rifiuto di cantiere, tutti i materali da demolizione dell’edilizia, i quali diventano aggregati recuperati. E’ fondamentale dire che, detti aggregati di cantiere, devono rispondere ai requisiti di cui all’Allegato 1, di detto Decreto del Mise. In particolare, nello stesso si chiarisce che, quando si parla di aggregato recuperato, si parla di rifiuti inerti provenienti da attività di demolizione e di costruzione non pericolosi. E sono:

  1. Rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione (Capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti) 170101
  2. Cemento 170102
  3. Mattoni 170103
  4. Mattonelle e ceramiche 170107
  5. Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 170302
  6. Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 170504 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503 170508
  7. Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507 170904
  8. Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
    Inoltre, anche altri rifiuti inerti, di origine minerale, finiscono di essere definiti come rifiuti e diventano aggregati recuperati di cantiere, se sono i seguenti:
    • Altri rifiuti inerti di origine minerale (non appartenenti al Capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti) 010408
    • Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407 010409
    • Scarti di sabbia e argilla 010410 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407 010413
    • Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407 101201
    • Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico 101206
    • Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione
    Diversamente, non sono ammissibili , come aggregati recuperati i i materiali che sono rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.
    I rifiuti ammissibili come alla produzione di aggregato recuperato, devono essere:
    • Adeguati al controllo visivo;
    • Adeguati ai controlli supplementari ;
    • Verificati attraverso un sistema per il controllo di accettazione posto in essere dal produttore di detti rifiuti.
    Ma cosa deve garantire il sistema di controllo posto in essere dal produttore?
    • esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
    • • controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
    • • accettazione di tali rifiuti solo ove l’esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento almeno biennale che provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo;
    • • pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso;
    • • stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri di cui al presente regolamento in area dedicata;
    • • messa in riserva dei rifiuti conformi, di cui alla tabella l del presente Allegato, nell’area dedicata esclusivamente ad essi, la quale è strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;
    • • movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato recuperato realizzata da parte di personale con formazione e aggiornamento almeno biennale in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo;
    • • svolgimento di controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l’analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.
    Ma quali sono i processi di lavorazione che devono avere i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione ed i rifiuti inerti di origine minerale?
    • la macinazione,
    • la vagliatura,
    • la selezione granulometrica,
    • la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate
    Inoltre come evidenzia il suddetto decreto del Mims è fondamentale che, lo stesso aggregato recuperato sia sepositato in aree predisposte all’uopo, e che i lotti non siano tra di loro miscelati.
    il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati. In attesa del trasporto al sito di utilizzo, l’aggregato recuperato è depositato e movimentato nell’impianto in cui è stato prodotto e nelle aree di deposito adibite allo scopo.

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