![anticipazione negli appalti](https://www.edilbuild.it/wp-content/uploads/2022/07/Fotolia_71791579_XS.jpg)
Un chiarimento fondamentale, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) del 19.7.2022, è stato fatto in tema di anticipazione negli appalti e del prezzo di appalto. Lo stesso, si è reso necessario, in funzione delle diverse modifiche, apportate a detto istituto normativo, ed al relativo articolo di Legge, contemplato nel Codice degli Appalti. In particolare, l’Anac, ha precisato che, l’importo svincolato alle Imprese Appaltatrici, dalla Stazione Appaltante, all’atto della firma del contratto, che è un importo percentuale, ma calcolato sull’importo contrattuale, ovvero in genere del 20% dell’importo contrattuale, occorre al beneficiario per far fronte alle spese di avvio del contratto di appalto. Tale anticipazione è per l’ dell’Autorità Nazionale Anticorruzione:
- Obbligatoria, poiché prevista dalla vigente normativa;
- Non ratealizzabile nella sua erogazione da parte della Stazione Appaltante.
- Diversamente, invece, la maggiorazione dell’anticipazione al 30%, come prevista dal Decreto Bilancio, solo per la parte riguardante il 10% di aumento, è subordinata, come prevede la norma, alla disponibilità della Stazione Appaltante.
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