
Con la Delibera n°34 del 26.1.2022, l’Anac ha definitivamente chiarito, alle Stazioni Appaltanti, che non si può procedere ad un frazionamento di un appalto, (ai sensi del comma 9 articolo. 35 del d.lgs. n. 50/2016) per necessità di urgenza ai sensi dell’art. 35 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016. Con la suddetta delibera, è stato evidenziato che per l’applicazione delle ragioni di urgenza, “…..possono giustificare il ricorso ai diversi istituti individuati dal codice dei contratti la riduzione dei termini delle procedure ordinarie, procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art.63 del d.lgs. n. 50/2016, esecuzione anticipata del contratto, etc.), ma non una deroga alle disposizioni sul calcolo dell’importo del contratto, che sia finalizzata ad utilizzare erroneamente procedure riservate a contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, quale quella di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016” e che “….che la sussistenza di una situazione di necessità ed urgenza non costituisce una ragione oggettiva, ai sensi dell’art. 35 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016, per disporre il frazionamento di un affidamento che, in base all’art. 35 comma 9 del d.lgs. n. 50/2016“. Il tutto dedicato ad una stazione appaltante che aveva invece utilizzato l’istituto dell’accordo quadro pluriennale.
Leggi anche:
STAZIONI APPALTANTI: in 7 punti come richiedere la compensazione dei prezzi nei lavori pubblici
STAZIONI APPALTANTI: le nuove linee guida dell’Anac
STAZIONI APPALTANTI : quali sono le forme di pubblicità per i bandi di gara?
STAZIONI APPALTANTI: un nuovo sistema di controllo sulle aggiudicazioni
DECRETO RILANCIO: niente alibi alle stazioni appaltanti per la stipula dei contratti
STAZIONI APPALTANTI: come variano i tempi di trasmissione dei dati all’Autorità.
STAZIONI APPALTANTI: incentivazione del 2% per i tecnici delle amministrazioni?