martedì, Luglio 16, 2024

CONDONO EDILIZIO: per la piscina il condono è rilasciabile quando la stessa è funzionante

CONDONO EDILIZIO
CONDONO EDILIZIO

Con la Sentenza Penale n. 10002/2022 del 30.11.2021, è stato rigettato un ricorso in cassazione, contro un’ingiunzione di demolizione. Infatti il ricorrente, contestava una Sentenza del Tribunale, per un vizio, a suo dire, di motivazione relativamente alla realizzazione di una piscina ed in relazione alle successive opere di completamento, quali il solarium, gli spogliatoi e i due wc. Infatti, sulle stesse opere, il Comune competente, a detta del ricorrente, aveva rilasciato un condono edilizio mentre le opere accessorie suddette per lo stesso “…..costituiscono interventi di minore rilevanza, indicati ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 del d.l. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003,…” Ebbene la Sentenza suddetta, evidenziava che la piscina non risultava terminata, almeno alla data del 31.12.1993, data fondamentale per le istanze di condono edilizio, ed infatti mancava il relativo rivestimento, al fine di renderla condonabile ai sensi dell’art. 31, comma 3, della legge n. 47 del 1985 per la legittima concessione del condono edilizio, evidenziando che “…… la realizzazione al rustico del manufatto, rilevante ai fini all’assoggettabilità temporale dello stesso al condono, comporta il necessario completamento della copertura e il tamponamento dei muri perimetrali (Sez. 3, n. 13641 del 15/11/2019, dep. 06/05/2020; Sez. 3, n. 28233 del 14/06/2011)…..” e che , “……l’ultimazione di una piscina richiede la sua utilizzabilità, la quale non può prescindere dall’elemento essenziale del rivestimento interno
Pertanto, deve affermarsi che una piscina natatoria priva di copertura e rivestimento è essenzialmente equiparabile ad un mero scavo, inutilizzabile ai fini di balneazione…….”

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