martedì, Luglio 16, 2024

GARE DI APPALTO: tra i motivi di esclusione è cancellato quello del subappaltatore inadempiente

GARE DI APPALTO

Il comma 1 lettera c) dell’articolo 10 della legge 23 dicembre 2021, n. 238 riguardante le “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019- 2020”, ha modificato in modo sostanziale l’articolo 80 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016).In particolare, al comma 1 di detto articolo, decade la motivazione di esclusione dell’appaltatore principale, in virtù di un subappaltatore che abbia motivazione di esclusione ai sensi appunto dell’articolo 80. Tale modifica, è apportata per la cancellazione dell’obbligo di individuare la terna di subappaltatori già in fase di gara di appalto. E’ stato, altresì riscritto, il quinto periodo del comma 4 dell’articolo 80 che recita: “Un operatore economico puo’ essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante e’ a conoscenza e puo’ adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operativita’ della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro” Inoltre, al comma 5 ed al comma 8 dell’articolo 80, sono cancellate le parole “subappaltatore” che così non potrà più diventare causa di esclusione per l’appaltatore principale, nonchè il suo eventuale pregiudizio a motivazioni di esclusione.

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