
Ma come avviene la procedura di asseverazione dei costi sostenuti nei Bonus dell’Edilizia? Pubblichiamo volentieri degli approfondimenti che sono puramente operativi, dedicati anche ai tecnici che si occupano della redazione delle asseverazioni. Infatti, sono temi ripresi dalle Faq dell’Enea, ma che sono fondamentali per gli asseveratori e i tecnici abilitati. Ricordiamo a tal proposito che, l’asseverazione delle spese sostenute, rappresenta un documento sostanziale, come disposto dal dettato normativo previsto al comma 13- bis dell’articolo 119 del Decreto Legge 34/2020. Pertanto, come va fatta la verifica della congruità delle spese sostenute? Ricordiamo che vanno presi come parametro dei costi massimi delle varie categorie di lavoro le seguenti pubblicazioni:
- I prezzari regionali delle opere pubbliche;
- I prezzari e listini delle Camere di Commercio;
- Il prezzario Dei;
- Il prezzario di cui all’Allegato A del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 14.2.2022.
Per cui, per l’asseverazione delle spese sostenute, la verifica dei costi, va fatta mediante una prima verifica che riguarda il rispetto dell’utilizzo dei prezzari evidenziati ai punti 1,2 e 3, secondo il concetto della spesa sostenuta per la realizzazione dell’opera compiuta. In tal caso, la considezione da farsi è sulla fornitura dei beni e la loro posa in opera, mentre la verifica dei costi massimi di cui all’allegato A del decreto del Ministero della Transizione Ecologica, attiene alla spesa sostenuta alla sola fornitura del bene. Per cui, il primo controllo da eseguirsi dagli asseveratori e dai tecnici abilitati riguarda, le opere compiute con i prezzari, il secondo controllo riguarda invece i costi dei beni secondo l’Allegato A per la sola fornitura. La spesa ammissibile, è data dalla minor spesa tra il primo ed il secondo controllo come evidenziato. Diversamente, per sapere qual’è la spesa massima ammissibile, per i Bonus dell’Edilizia, vanno prese in considerazione, tutte le spese afferenti le opere che si realizzano. Per cui, oltre alla spesa sostenuta delle opere compiute, individuate come detto, vanno aggiunti i compensi professionali, quantizzati mediante il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, oltre ai costi per il visto di conformità e l’Iva. Per cui, la spesa massima ammissibile, è data dalla minor spesa tra la spesa di intervento e la spesa massima ammissibile.
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