martedì, Luglio 16, 2024

SPECIALE BONUS DELL'EDILIZIA

BONUS DELL’EDILIZIA: no al bonus mobili per la sola sostituzione di serrature

bonus mobili
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L’Agenzia delle Entrate fa chiarezza, su un quesito posto da un contribuente, che avendo sostituito la serratura di una porta blindata di un immobile, chiedeva se era possibile usufruire , oltre alla detrazione del relativo importo mediante il Bonus Ristrutturazioni del 50%, anche del Bonus Mobili, collegato agli interventi dei Bonus dell’Edilizia. La risposta dell’AdE è stata negativa, poiché il solo intervento di sostituzione della serratura di una porta blindata di un immobile, può portare alla detrazione del relativo importo mediante il Bonus Ristrutturazioni del 50%, ma non permette di usufruire del Bonus Mobili. A tal proposito, l’AdE ha richiamato, altresì, la circolare 29/E/2013 nel quale sono riportati in modo descrittivo tutti gli interventi edilizi che possono permettere di usufruire del Bonus Mobili.
In particolare, riportiamo gli stessi, che sono i seguenti:

  • manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
  • manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
    di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

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