martedì, Luglio 16, 2024

GESTIONE APPALTI: 15 punti essenziali sull’anticipazione nei lavori, servizi e forniture

anticipazione nei lavori
anticipazione nei lavori


Da un quesito al Servizio Supporto Giuridico del MIMS (Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) del 24/06/2021, abbiamo estrapolato 15 punti essenziali che regolano l’istituto dell’anticipazione degli appalti, istituto previsto ai sensi del comma 18, dell’articolo 35 del Decreto Legislativo 50/2016, modificato dal comma 20, lettera g), dell’art. 1, della legge n. 55 del 2019, poi dal comma 2 dell’art. 91 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020. In particolare parlando dell’anticipazione nei lavori abbiamo che:

  1. La stazione appaltante deve corrispondere all’appaltatore un’anticipazione del prezzo pari al 20%;
  2. L’anticipazione va calcolata sull’importo del contratto d’appalto;
  3. L’anticipazione va liquidata entro quindici giorni dall’effettivo avvio dell’esecuzione dei lavori;
  4. La disponibilità della stessa va posta in essere durante la fase di avvio dei lavori;
  5. Va prodotta dall’Appaltatore una garanzia (bancaria o assicurativa) in mancanza della quale l’anticipazione non potrà essere concretamente erogata:
  6. Va va posta in essere dopo la stipula del contratto, e l’avvio dell’esecuzione dei lavori;
  7. La stazione appaltante non può negare l’anticipazione del 20%;
  8. ll rifiuto dell’anticipazione del prezzo contrattuale attuato da una Stazione Appaltante si pone in contrasto con quanto disposto dall’articolo 35, comma 18 del Codice dei Contratti;
  9. Per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021, la misura dell’anticipazione «può» (non «deve») essere incrementata fino al 30%, nei limiti e compatibilmente delle risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della Stazione Appaltante;
  10. L’incremento dell’aliquota dell’anticipazione dal 20% al 30% è facoltativo per la Stazione Appaltante;
  11. L’anticipazione va calcolata letteralmente sul valore del contratto di appalto;
  12. L’anticipazione erogata viene recuperata mediante compensazione sui pagamenti successivi fino alla concorrenza dell’importo dell’anticipazione;
  13. Va prevista nel dettaglio la misura di recupero e l’arco temporale in rapporto a quanto riportato nelle modalità di fatturazione;
  14. L’appaltatore è tenuto ad evidenziare, in riduzione dell’imponibile, l’importo dell’anticipazione da recuperare;
  15. L’anticipazione deve intendersi quale acconto, considerato il richiamo – nel dettato normativo – all’inizio della prestazione, imputandolo agli stanziamenti previsti per la realizzazione dell’opera o per la fornitura dei beni e servizi

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