Con l’approvazione del Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, novità per le imprese che lavorano nell’ambito dei Bonus dell’Edilizia. Infatti , è stato modificato il comma 43 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, aggiungendo un comma 43 bis, nel quale si afferma che i lavori di oggetto dei Bonus dell’Edilizia, al di sopra di 70.000 euro, sono riconosciuti solo se, gli stessi sono realizzati da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali. E per questo, i dati relativi all’applicazione di detti contratti, devono essere riportati sia nel contratto di affidamento dei lavori, sia nelle relative fatture emesse per il pagamento degli acconti. I soggetti preposti all’apposizione del visto di conformità, al fine del rilascio di detto visto, sono tenuti alla verifica dei suddetti dati che siano fedelmente riportati nel contratto di affidamento e nelle relative fatture di pagamento degli acconti. Per la verifica di tale dettato normativo, sono allertati gli enti preposti tipo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.