domenica, Dicembre 22, 2024

BONUS DELL’EDILIZIA: cambiato ancora il prezzario MITE scaricalo direttamente

prezzario MITE


prezzario MITE

Ancora modifiche, dopo la firma, al Decreto Ministeriali del Mite dedicato alla “Definizione dei costi massimi specifici omnicomprensivi agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici” . infatti è stato interamente riscritto l’articolo 4 il cui titolo è “Modifiche al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – c.d. Ecobonus” andando a precisare al comma 13 che i nuovi massimali si applicano in modo obbligatorio agli:
1) interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, del Decreto Rilancio ovvero gli interventi trainanti di sostituzione degli impianti di riscaldamento;
2) interventi che ai sensi del presente Allegato prevedono l’asseverazione del tecnico abilitato e per questo le asseverazioni riguardanti l’ecobonus;
3) interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera b), che optano per le opzioni di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio ovvero quelli per cui basta la certificazione dell’installatore.
Inoltre, è stato inserito un comma 13.2, in cui si afferma che i costi massimi degli interventi, di cui ai punti precedenti, devono rientrare nei costi previsti nell’allegato A). Il comma 13.3 invece, afferma che, anche qualora i costi degli interventi dovessero essere di importi superiori, le detrazioni massime per l’ecobonus sono calcolate con i valori delle lavorazioni riportati nell’allegato A).
Come riportato inoltre nell’allegato A), si afferma che “I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni”, e con questo si chiarisce anche in maniera definitiva, che i prezzi evidenziati in tabella A) non sono comprensivi di iva, della manodopera per l’esecuzione dei lavori e delle installazioni, nonché delle prestazioni professionali.
Rimane invece al comma 1 dell’articolo 3, (Costi massimi ammissibili), le asseverazioni tecniche vanno redatte secondo i costi dell’allegato A), mentre come previsto al comma 4 dell’articolo 3, per i prezzi non riportati nell’allegato A) i tecnici devono utilizzare i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ovvero i listini delle camere di commercio, delle zone geografiche dove sono localizzati gli interventi, nonchè il prezzario DEI.

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