Con l’articolo 29 del Decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, si è data certezza all’applicazione della revisione dei prezzi negli appalti, a causa degli aumenti spropositati delle materie prime.
Ma come fare per calcolare la revisione prezzi di un prezzo contrattuale?
Partiamo dal fatto che l’Appaltatore, presenta entro sessanta giorni, a pena di decadenza, l’istanza di compensazione, dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle tabelle di variazioni dei prezzi che saranno redatte dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita’. Nella compensazione andranno indicati, i lavori eseguiti, con i periodi in cui gli stessi sono stati realizzati, ed il relativo cronoprogramma, nonchè la maggiore onerosità dei prezzi dei materiali. Il direttore dei lavori, verifica la documentazione tra cui:
- La dichiarazione di fornitori o subcontraenti sull’aumento dei prezzi;
- Altri documenti attestanti l’aumento dei prezzi;
- Fatture attestanti i prezzi dei materiali all’acquisto all’epoca dell’offerta di gara;
- Fatture attestanti i prezzi dei materiali all’acquisto all’epoca della richiesta di compensazione;
- Variazione dei prezzi come da tabelle ministeriali con evidenza del prezzo elementare dei materiali da costruzione;
A questo punto possiamo avere due ipotesi:
- Variazione dei materiali per una percentuale inferiore a quella riportata nelle tabelle del il Ministero delle infrastrutture e della mobilità la compensazione è data dalla minore percentuale detta solo per la parte eccedente il 5% e nei limiti dell’80% della eccedenza calcolata;
- Variazione dei materiali per una percentuale superiore a quella riportata nelle tabelle del il Ministero delle infrastrutture e della mobilità la compensazione è data dalla maggiore percentuale a quella riportata e riconosciuta per la parte eccedente il 5% e nei limiti dell’80% della eccedenza calcolata.
Per cui il calcolo avviene:
- Individuando la percentuale di incidenza del prezzo del materiale oggetto di compensazione nell’ambito della lavorazione;
- Individuando la percentuale di incidenza come detto nelle due ipotesi suddette di variazione dei materiali;
- Individuando il periodo temporale durante il quale si sono eseguite le lavorazioni in opera.
Il calcolo avviene calcolando la percentuale di incidenza, depurandola dell’alea contrattuale del 5%, ed applicandola al prezzo del materiale, della categoria di lavoro e moltiplicate le quantità del materiale acquistate e poste in opera dell’appaltatore nell’unità di tempo oggetto della variazione di costo.
Ricordiamo di fare attenzione perchè, i materiali costituiscono solo una parte delle categorie dei lavori, i cui prezzi sono riportati negli elenchi prezzi contrattuali. Per cui ad esempio per l’ acciaio per cemento armato B450C in barre, il materiale ovvero le barre di acciao sono una parte del prezzo che prevede anche la manodopera per la lavorazione e la posa in opera, i materiali vari e le attrezzature per la lavorazione e la posa dell’acciaio. Per cui vediamo che imn un prezzo di forniturta e posa in opera di detto acciaio la materia prima incide del 36% (parlavamo di un costo di Euro/kg 0,29) sul costo del prezzo contrattuale. Ebbene se con un aumento del 90% dei costi, depurando questi del 5% (alea prevista dal suddetto D.L. 4/2022), si applica non a tutto il prezzo dell’acciaio ma solo al suo costo unitario di Euro/kg 0,29. Ricordiamo inoltre che non sono contemplate nella compensazione dei prezzi, tutti i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta, ed alla stessa compensazione, non si applica il ribasso d’asta ed e’, al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
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