martedì, Luglio 16, 2024

BONUS DELL’EDILIZIA: ma sono ammessi i bonus per le pertinenze?

BONUS DELL’EDILIZIA
BONUS DELL’EDILIZIA

Ma cosa succede per la fruizione del Sismabonus, se ci sono pertinenze collocate in proprietà della moglie, ed in immobili diversi da quello della proprietà principale? E’ quanto oggetto di un quesito, in tema di Bonus dell’Edilizia, posto da un cittadino alla quale l’AdE ha risposto con la Risposta 806/2021. In particolare l’istante, evidenziava che, per la proprietà principale, si stava procedendo a lavori di ristrutturazione, atti al miglioramento di due classi sismiche dell’abitazione principale, usufruendo del Sismabonus, mentre per quelle pertinenziali, collocate in altra proprietà, i lavori di demolizione e ricostruzione prevedevano il miglioramento di tre classi sismiche. A tal proposito l’AdE richiama la circolare n. 24/E del 2020,in cui si dice che sono ammessi alla detrazione per lavori anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile, nonché i conviventi di fatto. Inoltre nella circolare 30E del 2020, che prevede si dei massimali di spesa, è riportato che ”……. anche ai fini dell’applicazione del Superbonus,nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base alnumero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi, ilcalcolo vada effettuato tenendo conto anche delle pertinenze. In sostanza, in unedificio in condominio con 4 unità abitative e 4 pertinenze, il calcolo della spesamassima ammissibile è fatto moltiplicando per 8. Inoltre, anche ai fini del Superbonus, analogamente a quanto previsto per il sismabonus e per l’ecobonus spettante per interventi realizzati sulle parti comuni, ai fini della determinazione del limite in questione, non devono essere considerate le pertinenze collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi.” Inoltre che “….. nel caso di specie, ai fini del calcolo della spesa massima ammessa al Superbonus, per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio in condominio, non devono essere considerate le pertinenze dell’unità immobiliare di proprietà del coniuge dell’Istante in quanto situate in un edificio diverso da quello condominiale”.

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