martedì, Luglio 16, 2024

GARE DI APPALTO: attenzione l’illeggibilità del file porta all’esclusione della gara

GARE DI APPALTO
gare di appalto

L’illeggibilità del file, in fase di gara e su piattaforma telematica, è pari alla mancata produzione dell’offerta muta, e porta all’esclusione dalla fasi nelle gare di appalto. E’ quanto indicato dallla Sentenza di Stato n° 7507/2021 dell’ 11.11.2021 che a seguito di un ricorso tendente a chiedere riforma ad una sentenza già emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale, riguardante l’esclusione, da una procedura di affidamento, di una società a causa dell’illeggibilità del documento illustrativo dell’offerta tecnica. Infatti, tale disguido ha comportato, in una procedura di affidamento, un’ offerta economica cosiddetta muta, ovvero all’elencazione dei prodotti offerti, ma senza l’indicazione dei correlati valori economici. A tal proposito, detta offerta, era risultata mancante nella piattaforma informatica della validità del file, e per questo, la ricorrente aveva proposto ricorso all’esclusione della gara di appalto. Come spiegato nella suddetta sentenza “……Tale documento, inserito dalla concorrente all’interno della busta relativa all’offerta tecnica, come previsto dalla lex specialis di gara, non è risultato leggibile per la Commissione di gara che non è riuscita ad “aprire”, e quindi, visionare il documento informatico ….” Altreesì, il ricorrente imputava alla Stazione Appaltante che “1) l’Azienda sanitaria avrebbe dovuto attivarsi per supplire alla illeggibilità dell’offerta tecnica “muta”, utilizzando l’istituto del soccorso istruttorio o chiedendo chiarimenti all’offerente o avvalendosi di un programma esterno di “riparazione” del file corrotto; 2) in ogni caso, il file illeggibile non sarebbe stato un documento essenziale, in quanto il suo contenuto avrebbe potuto ricavarsi da altri documenti presentati in sede di gara”e che “.Si sarebbe dunque trattato di un errore informatico che avrebbe corrotto il file dell’offerta muta; tale errore non avrebbe potuto addebitarsi al concorrente”. Raffiorzando quanto già giudicato dal Tar, il Consiglio di Stato ha ribadito che”… necessario adempiere, con scrupolo e diligenza, alle previsioni di bando e alle norme tecniche, nell’utilizzazione delle forme digitali, mettendosi altrimenti a repentaglio lo stesso funzionamento della procedura, la cui disciplina di gara è posta a garanzia di tutti i partecipanti (par condicio); l’inesatto o erroneo utilizzo, a contrario, rimane quindi a rischio del partecipante nell’ambito della propria autoresponsabilità.”e che “….trattandosi di un documento relativo all’offerta tecnica, non era possibile neppure ricorrere al rimedio del soccorso istruttorio, stante l’espressa esclusione prevista dall’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016: in ogni caso la pretesa dell’appellante di ricorrere ad attività aggiuntive da parte della Commissione di gara, quale procurarsi appositi software necessari per ovviare alla irregolarità del file contenente l’offerta muta, non soltanto esula dagli obblighi della Commissione giudicatrice, ma impatta anche contro il principio della par condicio, immanente nelle procedure di gara”.

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