Sono state pubblicate le linee guida per la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, posto in essere dall’art. 6 del Decreto Legge 76/2020, per i lavori riguardanti la realizzazione di opere pubbliche, e prevalentemente per i relativi importi di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice dei Contratti. Evidenziamo in tre domande e relative risposte i casi di obbligo di nomina del Collegio Consultivo Tecnico, l’esaurimento delle funzioni di detto organo , e quando lo stesso organo è di nomina obbligatoria. Vediamo:
Quali sono i lavori nei quali è possibile nominare il Collegio Consultivo Tecnico?
• gli affidamenti di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche;
• i lavori di manutenzione straordinaria
• i contratti misti se i lavori superano la soglia comunitaria;
• gli accordi quadro stipulati con un singolo o più operatori economici.
sono esclusi gli affidamenti relativi a forniture e servizi
La nomina del Collegio Consultivo Tecnico è obbligatoria?
• Per la realizzazione di lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria sono obbligatori;
È facoltativa nei seguenti casi :
• per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria
• per lavori di qualsiasi importo, nella fase antecedente l’affidamento per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura,
• è raccomandata per le opere finanziate con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
• è raccomandata per le opere finanziate con le risorse del Piano Nazionale Complementare (PNC).
Quando viene nominato e poi sciolto il Collegio Consultivo Tecnico
• l’attivazione del Collegio Consultivo Tecnico deve intervenire prima dell’avvio dell’esecuzione dei lavori
• l’attivazione del Collegio Consultivo Tecnico comunque deve avvenire entro 10 giorni dall’esecuzione dei lavori
• prima dell’approvazione della variante, che porti il al fine di poter disporre del parere del CCT già nella fase preparatoria dell’atto aggiuntivo al contratto.
• è sciolto entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione dell’atto unico di collaudo;
• se non obbligatorio, lo scioglimento del Collegio Consultivo Tecnico può intervenire in ogni momento, previo accordo tra le parti.
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