martedì, Luglio 16, 2024

GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA: la verifica della capacità tecnico-professionale del lavoratore

GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA

Approfondiamo nella sezione Gestione Cantiere e Sicurezza, una recente sentenza della Cassazione n°21553/2021, in cui è emerso come reato la mancata lverifica della capacità tecnico-professionale del lavoratore. Ricordiamo che rappresenta in particolare la violazione del comma 5 dell’articolo 77, e dell’articolo 90 del Decreto Legislativo n° 81/08.
Non solo, ma in detta Sentenza risultava violato anche l’obbligo dell’omessa predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), di cui ai commi 2 e 3, dell’ articolo 26, d.lgs. n. 81/2008).
I FATTI: un lavoratore autonomo durante le lavorazioni di manutenzione di una copertura non calpestabile in cemento amianto, di una ditta, precipitava a causa dello sfondamento del tetto. Per questo, la ditta proprietaria, aveva proposto ricorso in cassazione ad una precedente sentenza passata in giudicato.
Per cui la sentenza finale, proposta a seguito del ricorso recita negli elementi essenziali che: “….Ciò posto, giova rammentare che, nell’ambito della sicurezza sul lavoro, emerge la centralità del concetto di rischio, in un contesto preposto a governare ed evitare i pericoli connessi al fatto che l’uomo si inserisce in un apparato disseminato di insidie. Rispetto ad ogni area di rischio esistono distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare; il “garante” è il soggetto che gestisce il rischio e, quindi, colui al quale deve essere imputato, sul piano oggettivo, l’illecito, qualora l’evento si sia prodotto nell’ambito della sua
sfera gestoria. Proprio nell’ambito in parola (quello della sicurezza sul lavoro) il d.lgs. n. 81 del 2008 (così come la precedente normativa in esso trasfusa) consente di individuare la genesi e la conformazione della posizione di garanzia, e, conseguentemente, la responsabilità gestoria che, in ipotesi di condotte colpose, può fondare la responsabilità penale”. Ma “Nel caso che occupa, i giudici di merito hanno congruamente e non illogicamente motivato in ordine ai profili di colpa specifica addebitati all’imputato, quale soggetto committente tenuto ad adempiere agli obblighi specifici previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro, con particolare riguardo a quelli di cui agli artt. 26 e 90 del d.lgs. n. 81/2008“.
Per cui “È stato accertato insindacabilmente che per eseguire il lavoro richiesto era stata programmata una durata di circa una settimana. Ciò sulla base di quanto direttamente affermato dallo stesso lavoratore autonomo e confermato dalla circostanza che la prestazione avrebbe dovuto essere compiuta soltanto dal lavoratore, senza l’ausilio di collaboratori.” E che” L’assenza del DUVRI – continua la Corte di merito – ha fatto venire meno una serie di indicazioni sulla pericolosità dell’intervento commissionato al lavoratore, il quale – si può aggiungere – se reso
edotto in maniera più dettagliata dei rischi conseguenti al suo accesso al tetto, si sarebbe potuto comportare in maniera diversa, astenendosi dalla pericolosa (ma non abnorme) manovra che lo ha condotto su quel tetto senza essersi previamente assicurato dal rischio di caduta.” E continua “Quanto alle modalità di scelta del lavoratore autonomo, la Corte territoriale ha accertato che l’imputato non ha adeguatamente valutato le capacità tecnico-professionali della persona offesa, con particolare riguardo allo specifico addestramento richiesto per i lavori in quota, risultando insufficiente la verifica formale in ordine alla titolarità da parte del Fiorenzo di una ditta iscritta alla Camera di commercio, secondo una valutazione in linea con l’insegnamento della Corte di legittimità secondo cui, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, poiché l’obbligo di.verifica di cui all’art. 90, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non può risolversi nel solo controllo dell’iscrizione dell’appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo (Sez. 4, n. 28728 del 22/09/2020, Rv. 280049 – 01). Anche in questo caso, le considerazioni dei ricorrenti in ordine alla sicura esperienza del lavoratore, per avere costui acquistato negli anni materiale edile dalla ditta del prevenuto, attengono a profili di merito non valutabili in questa sede e comunque non conducenti rispetto all’asserita esperienza professionale specifica del lavoratore per i lavori in quota. In ogni caso, questa Corte non può entrare nel merito della ricostruzione dei fatti riportata nelle sentenze di merito, al fine di rivalutarli, a fronte di un percorso argomentativo privo di incongruenze o di aporie logiche evidenti, come tale esente da vizi rilevabili nella presente sede di legittimità.”

GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA: redigere il verbale di coordinamento della sicurezza, per le attività di coordinamento del CSE.

GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA: il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione deve controllare le fasi lavorative e sospendere i lavori

GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA: è stato pubblicato il primo elenco prezzi con gli oneri per l’emergenza cantiere e covid 19

GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA: quali sono i lavori soggetti a redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento?

GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA: cosa succede se una persona ha i sintomi del Covid 19 in cantiere.

GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA: ma il Documento di Valutazione dei Rischi va aggiornato con il covid 19?

GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA: il contagio da covid 19 configurabile come infortunio sul lavoro.

GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA: per quali lavori non va redatto il il piano di sicurezza e coordinamento nei cantieri?

Articoli correlati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here