Entrerà in vigore a partire dall’1.11.2021, il Decreto Ministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociale n°143 del 25.6.2021, è stata introdotta la congruità dell’incidenza della manodopera impiegata, da parte di imprese affidatarie per l’esecuzione di lavori edili. Il controllo della corretta applicazione del suddetto Decreto Ministeriale spetta in primis alla Cassa Edile o Edilcassa, nonché alle figure di controllo e verifiche del cantiere. In particolare, si applica per tutti i lavori pubblici, nonché per tutti i lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro. Tale decreto non si applica ai cantieri per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016. Ricordiamo che, le percentuali di incidenza della manodopera variazione in funzione della tipologia di opera che si va a realizzare, ed è riportata nell’allegato approvato nell’elaborato di accordo stipulato il 10.9.2020.
Le percentuali di incidenza, sono le seguenti, suddivise per la categoria dei lavori:
OG1 – Nuova edilizia civile, compresi Impianti e Forniture 14,24% –
OG1 – Nuova edilizia industriale, esclusi Impianti 5,36%
OG1 – Nuova edilizia industriale, esclusi Impianti 5,36%
Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi Impianti 6,69%
OG2 – Restauro e manutenzione di beni tutelati 30%
OG3 – Opere stradali, ponti, etc.13,77%
OG4 – Opere d’arte nel sottosuolo 10,82
OG5 – Dighe
OG6 – Acquedotti e fognature
OG7 – Opere marittime
OG8 – Opere fluviali
OG9 – Impianti per la produzione di energia elettrica
OG10 – Impianti per la trasformazione e distribuzione
OG12 – OG13 – Bonifica e protezione ambientale
La procedura indicata dal suddetto Decreto Ministeriale 163, prevede che su richiesta o dell’impresa affidataria dei lavori o su richiesta del committente dell’attestazione di congruità, la stessa sia rilasciata dieci giorni dalla Cassa Edile o Edilcassa competente territorialmente. Diversamente se, i versamenti non dovessero essere adeguati, entro 15 giorni devono essere integrati con il versamento in Cassa Edile o Edilcassa, a completamento dell’importo mancante per il raggiungimento dell’importo totale afferente la percentuale, riguardante la tipologia di lavori.
Esempio pratico in un appalto di 10.000.000 di euro, un’impresa si aggiudica i lavori con un ribasso del 28% avremo che:
- Contratto di appalto euro 10.000.000 – 2.800.000 ribasso d’asta = euro 7.200.000 ribassati ;
- Se i lavori sono di categoria OG3 ovvero di opere stradali, ponti, il coefficiente di congruità della manodopera è del 13,77%, avremo che
Kosto della manodopera per l’appalto è pari a: - Euro 7.200.000 x 13,77% incidenza manodopera = Euro 991.440
Detto indice percentuale del 13,77%, sarà altresi applicato ad ogni contratto di subappalto che si dovesse autorizzare, nell’ambito dell’appalto principale, e la verifica sarà effettuata dalla Cassa Edile o Edilcassa anche per tali imprese. E’ consentiva una tolleranza dei versamenti inerenti la manodopera fino ad un’incidenza massima del 5%, ma solo su relazione del el direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
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